Equitalia Servizi di Riscossione spa, importante pronuncia contro il concessionario della riscossione: “La notificazione è elemento fondativo dell’atto medesimo, quando si tratta di atti amministrativi aventi natura di atti ricettivi che per esistere devono essere notificati secondo disposizioni di legge”.
E’ quanto sancito recentemente dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, Sez.VI, che con la sentenza n.778/2017, emessa il 18.1.2017 e depositata il 13.2.2017 ha dichiarato meritevole di accoglimento il ricorso presentato dalla Sig.ra Astorino Rosa attraverso i suoi legali di fiducia, l’Avv. Stefania Cortese e del Dott.. Mauro Candini, avverso un preavviso di iscrizione ipotecaria del valore complessivo di Euro 281.806,87 nonché le sottostanti cartelle di pagamento.

Lo studio legale Candini-Cortese ha prontamente eccepito la nullità dell’atto impugnato in ragione della mancata notificazione delle sottostanti cartelle, oltre che l’intervenuta prescrizione delle somme richieste ed il mancato invio dell’avviso bonario conforme al principio di cooperazione fisco-contribuente. Il Concessionario, d’altro canto, ha replicato eccependo la regolarità della notificazione ed allegando gli estratti di ruolo.
A seguito di un’attenta analisi delle dinamiche della vicenda, la Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza ha pienamente appoggiato la strategia difensiva dello studio Candini-Cortese, smentendo la rilevanza probatoria degli estratti di ruolo prodotti a supporto della regolare notificazione.
Nella pronuncia de qua, infatti, sulla scia di un’importante sentenza del Consiglio di Stato (n.7846/09), il predetto organo giurisdizionale ha evidenziato come nel caso di specie il modus operandi del concessionario sia inequivocabilmente difforme dal dictat dell’art.26, comma 4 del D.p.r. 602/73 che obbliga i concessionari a conservare per almeno cinque anni la matrice o la copia delle cartelle con la relativa relazione di notificazione o l’avviso di ricevimento e di esibirli su richiesta del contribuente o dell’amministrazione.
Corollario fondamentale di tale inciso è che, qualora il concessionario intenda agire in via esecutiva, è sempre tenuto ad esibire gli originali delle cartelle, anche laddove sia decorso il termine di cinque anni dalla notificazione.
Sulla medesima posizione si è assestata la Corte d’Appello di Genova che, nella sentenza n.334/2017 ha precisato che la prova della notifica può essere data esclusivamente attraverso la produzione dell’intera cartella con la relata e/o l’avviso di ricevimento nel caso di notifica a mezzo posta, mentre la mera ricevuta di ritorno è priva di ogni valenza probatoria.
La Commissione Tributaria ha evidenziato, inoltre, come nel giudizio di cui si tratta non vi sia traccia dell’originale dell’avviso di ricevimento e come non possa essere attribuita alcuna valenza probatoria e giuridica, né agli estratti di ruolo né a mere fotocopie impropriamente autenticate, atteso che il concessionario non riveste la qualifica di Pubblico Ufficiale o incaricato di Pubblico Servizio autorizzato ad attestare la conformità all’originale di quanto allegato.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte la Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, ha accolto il ricorso ed annullato il preavviso di iscrizione ipotecaria con le cartelle sottostanti per un importo pari ad € 281.806,87.
Sul punto è bene sottolineare come lo studio legale Candini-Cortese sito in Cosenza alla Via L.De Franco n.25 composto dall’Avv. Stefania Cortese, il Dott. Mauro Candini, l’Avv.Luigia Rossi,la Dott.ssa Mara Tutolo, la Dott.ssa Debora Chironi, conduce da anni battaglie contro i concessionari della riscossione, riscontrando negli anni notevoli “errori, duplicazioni e tentativi furbeschi” per recuperare i crediti degli enti affidatari.
Ottenendo notevoli e numerosi vittorie come quella appena indicata, e sia altamente specializzato nella materia ed abbia ottenuto notevoli successi con l’accoglimento dei ricorsi presentati, come confermato da recenti pronunce (Sent.n.249/15, n.262/16, n.1772/15, n.811/16, n.3326/15 Gdp di Cosenza, Ordinanza del Tribunale di Bologna n.5443/16 R.G., ordinanza della Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro n.1905/16, Sent.n.803/16 Gdp di Cosenza, Sent.n.1200/16 Gdp Cosenza, Sent.n.2407/16 Gdp Cosenza, Sent.n.186/17 Gdp di Cosenza), con grande soddisfazione del suo team, coeso e competente e dei clienti che si sono affidati allo stesso.
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