“Dagli atti di causa risulta inequivocabilmente che i crediti vantati dalle parti opposte sono ormai decaduti per decorrenza dei termini di prescrizione, non avendo le parti opposte dimostrato l’avvenuta notifica dei verbali di contravvenzione e delle cartelle esattoriali”.

Ciò è quanto asserito dal Giudice di Pace di Cosenza in persona della Dott.ssa Lucia Panzera nella sentenza n.790/2017 con la quale si è pronunciata sulla causa iscritta al n.1019/2017 R.G.A.C. introdotta dalla “B&G Trasporti s.r.l. Unipersonale” che ha affidato la propria difesa al Team Legale Candini-Cortese composto dall’Avv. Stefania Cortese, dal Dott. Mauro Candini, dalla Dott.ssa Mara Tutolo e dall’Avv. Debora Chironi.
Il giudizio instaurato aveva ad oggetto l’opposizione avverso l’intimazione di pagamento n.03420179000306460000 limitatamente alle cartelle di pagamento sottese alla stessa ed emesse per la presunta violazione di norme del C.d.S da una pluralità di Enti impositori tra cui la Prefettura di Bologna, Cosenza, Rovigo e Padova per una somma complessiva di ben 22.366,81 Euro.
Nel corso del giudizio il Team Legale rappresentante la ditta “B&G Trasporti s.r.l. Unipersonale” eccepiva la prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale ed avanzava una serie di eccezioni in ordine all’invalidità delle notifiche e alla carenza probatoria della documentazione prodotta dalle parti opposte, mentre si costituivano in giudizio l’ex Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., la Prefettura di Padova, di Bologna, di Ferrara, dell’Aquila, di Rovigo, di Benevento ed il Comune di Scafati, chiedendo il rigetto della domanda di parte opponente.
La Dott.ssa Panzera, a seguito di un’attenta disamina della documentazione fornita dagli enti impositori e dall’ ex Equitalia all’esito del giudizio, rilevava come la stessa fosse stata prodotta in copia, disattendendo il disposto dell’art. 2719 c.c. in base al quale le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia di quelle autentiche se ne è attestata la conformità all’originale da un pubblico ufficiale, qualifica non rivestita da alcuna delle parti in causa.
Inoltre, in riferimento alla Prefettura di Rovigo, di Ferrara e di Padova osservava l’assenza nel fascicolo d’ufficio di una serie di allegati pure indicati dalle stesse nelle comparse di costituzione, per la Prefettura di Benevento riscontrava l’assoluta carenza di atti idonei a provare la notifica del verbale opposto e per il Comune di Scafati dichiarava estinto il credito in ragione dell’ampia maturazione dei termini prescrizionali.
Alla luce delle argomentazioni logico-giuridiche poste a fondamento della sentenza in commento, il Giudice di Pace di Cosenza ha accolto l’opposizione, dichiarando l’inesigibilità dell’intimazione di pagamento n. 03420179000306460000 ed annullando le cartelle sottese alla stessa per intervenuta prescrizione dei crediti, trattandosi di violazioni di norme del Codice della Strada relative alle annualità 2010- 2011-2012.
Il tutto con condanna dell’ormai ex Equitalia e degli enti impositori in solido tra loro al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi 2.237,00 Euro.
Si tratta di una pronuncia che entra nel merito delle pretese avanzate dal Concessionario, costantemente a “caccia” di crediti da soddisfare, mettendone in risalto alcuni tra i più “macroscopici” errori ed incongruenze che, tuttavia, sottoposti all’occhio attento del Team di professionisti incaricato e del Giudice dinanzi al quale si è celebrato il giudizio, hanno visto trionfare gli interessi del cittadino, libero dal giogo di ingenti crediti non più dovuti.
Team studio Legale Candini – Cortese: Dott. Mauro Candini, Avv. Stefania Cortese, Dott.ssa Mara Tutolo ed Avv. Debora Chironi
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