È questo l’innovativo principio sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza del 2 ottobre 2015, n. 19704, con la quale viene data concreta risoluzione al dibattuto e contrastante dibattito sull’orientamento giurisprudenziale in tema di impugnabilità dell’estratto di ruolo.

Gli Ermellini, non lasciando spazio a dubbi sul punto, ritengono che, ancorché non sussista l’interesse ad impugnare l’estratto di ruolo, risulta certamente l’interesse ad impugnare il “contenuto” del documento stesso, ossia gli atti riportati nell’estratto di ruolo contenenti la pretesa a carico del contribuente. Ciò fornisce una lettura costituzionalmente orientata della problematica, partendo dall’assunto che non può essere negata al contribuente la facoltà di far valere, appena avutane conoscenza, la invalidità della notifica della cartella di pagamento tramite l’estratto di ruolo.
La tesi appena esposta è stata recentemente condivisa dal Giudice di Pace di Cosenza in persona del Dott. Francesco Tocci che ne ha utilizzato le principali argomentazioni logico-giuridiche al fine di motivare la sentenza n.1284/17, pronunciandosi proprio su un’opposizione ad estratto di ruolo sulla quale era stato chiamato a decidere.
Il procedimento sotteso alla sentenza de qua traeva origine da una pluralità di sanzioni pecuniarie per presunte violazioni del Codice della strada contestate alla “CIR snc” per l’importo complessivo di Euro 943,00 a fronte delle quali la stessa conveniva in giudizio l’ormai ex Equitalia, la Prefettura di Cosenza, il Comune di Messina e quello di Altomonte.
La “CIR snc” affidava la propria difesa al team Legale Candini Cortese, specializzato in materia tributaria e composto dall’Avv. Stefania Cortese, dal Dott. Mauro Candini, dalla Dott.ssa Mara Tutolo e dall’Avv. Debora Chironi, che si attivava immediatamente nella ricerca di una strategia difensiva mirata e in grado di tutelare al meglio gli interessi della propria assistita nella costante lotta contro le “angherie” del Concessionario.
Ed è proprio in quest’ottica che, nel corso dell’instaurato giudizio, i suddetti legali eccepivano la mancata notifica delle cartelle di pagamento e dei verbali prodromici all’estratto di ruolo, nonché, l’intervenuta prescrizione dei crediti richiesti per decorso del termine quinquennale, incontrando il consenso del Giudicante che, nell’esporre e ragioni di fatto e di diritto del proprio decisum, aderiva al sopra indicato orientamento giurisprudenziale, ribadendo, altresì, la validità dell’estratto di ruolo ai fini probatori, trattandosi di “fedele riproduzione degli elementi essenziali contenuti nella cartella esattoriale” in grado di individuare a tutela di quale tipologia di credito agisca l’Amministrazione.
Il Dott. Francesco Tocci, inoltre, proseguiva nell’enucleare le proprie convinzioni sulla tematica oggetto di causa facendo riferimento ad un’ulteriore pronuncia dei Giudici di Piazza Cavour (Sent.n.11794/2016) secondo la quale l’estratto di ruolo costituisce prova della natura del credito anche ai fini della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato e quindi della verifica della giurisdizione del Giudice adito.
Alla luce delle emergenze processuali e di un’accurata disamina della documentazione prodotta dalle parti, il Giudicante ha ritenuto l’opposizione della “CIR snc” meritevole di accoglimento in ragione della carenza probatoria della documentazione prodotta dai convenuti, inidonea ad attestare eventuali atti interruttivi della prescrizione quinquennale e ha decretato l’annullamento dell’estratto di ruolo impugnato per mancata notifica al destinatario delle cartelle presupposte alle somme riportate nell’estratto di ruolo opposto con condanna dell’ex Equitalia Sud S.p.A. al pagamento delle spese e competenze dell’instaurato procedimento.
Una bella conquista per il contribuente, certamente più leggero dopo la sconfitta di un mostro che, pur ricordando molto il “Leviatano” di biblica memoria nella connotazione originaria di garante di ordine e sicurezza nello stato civile, sembra, in verità, foriero di mero scompiglio nelle vite dei cittadini, spesso impreparati dinanzi agli attacchi sferrati dallo stesso che, stavolta, non hanno avuto scampo.
Vai al contenuto




