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Viale Magna Grecia a Cosenza

Cosenza, lavori in Viale Magna Grecia: l’ordinanza sulle limitazioni alla viabilità

Premesso che sono in essere i lavori per la realizzazione di un nuovo tratto di condotta in affiancamento a quella esistente dell’acquedotto Abatemarco, con la posa di una tubazione su viale Magna Grecia;

Viale Magna Grecia

Richiamata, ad integrazione e parziale modifica, la precedente ordinanza n.226/P.M.-2018;

Preso Atto che i lavori sono stati autorizzati con conferenza dei servizi espletata in data 06/09/206, 20/12/206, 07/02/2007, 29/03/2017 e con successivo decreto del dirigente della Regione Calabria n. 19218 del 28/11/2007 e saranno eseguiti dalla Sorical spa con sede a Catanzaro in località Germaneto;

Vista la richiesta della società Sorical spa, prot. 12995 del 24/12/2018;

Considerato che occorre modificare la vigente disciplina della mobilità su Viale Magna Grecia al fine di garantire condizioni di sicurezza agli addetti ai lavori e limitare i disagi agli utenti della strada;

Ravvisata l’esigenza, per ragioni di pubblico interesse, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

Ritenuto dover assumere i provvedimenti necessari, salvo eventuali successive modifiche ed integrazioni alla presente a seguito di verifica operativa stante la complessità del provvedimento;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 21 e 159 del Codice della Strada e s.m.i. e gli artt. 30 e successivi del Regolamento di Esecuzione e s.m.i.;

ORDINA

che, per le motivazioni sopra indicate, nei giorni 27 e 28 AGOSTO 2018, SU VIALE MAGNA GRECIA, strada a doppia carreggiata, nel tratto interessato dall’attività lavorativa nei pressi del Centro Sportivo Real Cosenza, viene istituito:

• IL DIVIETO di TRANSITO, alternativamente sulle due carreggiate;

• IL RESTRINGIMENTO GRADUALE, ad una corsia di marcia, alternativamente della carreggiata libera.

tale limitazioni provvisorie saranno rese note con l’apposizione della necessaria segnaletica di preavviso, prudenza, prescrizione, pericolo ed indicazione, da parte della ditta esecutrice, a sua cura e spesa, nei termini previsti dal C.d.S. e dal Regolamento di Esecuzione nonché dal rispetto del disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo di cui al D.M. 10 luglio 2002;

DISPONE, altresì

a carico della ditta esecutrice dei lavori pena l’inefficacia del presente provvedimento che:

-disponga tutto quanto necessario per la regolamentazione del traffico, con proprio personale muniti di idoneo vestiario di autoprotezione, visibili sia di giorno che di notte, e paletta come Fig. II 403 Art.42 Reg. esecuzione C.d.S., o altro strumento idoneo visibile nelle ore notturne per la disciplina del traffico.

-siano adottate tutte le prescrizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e le norme del settore di cui la ditta esecutrice rimane esclusiva responsabile;

-Installi a sua cura e spese la necessaria segnaletica stradale di cantiere, avendo cura di seguire scrupolosamente le disposizioni contenute nel D.Lgs.285/92 (Nuovo Codice della Strada) in particolare dall’art. 21 e dal Regolamento di Esecuzione ed Attuazione;

-sia debitamente segnalato ed indicato il percorso pedonale con i cartelli “percorso pedonale”;

-dia comunicazione della presente ordinanza ai residenti ed alle attività commerciali presenti nell’area interessata dai lavori;

-sia in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalle norme di settore ed espleti ogni adempimento previsto dalle norme vigenti;

-ponga in essere ogni ulteriore provvedimento atto a garantire la pubblica e privata incolumità;

-a fine lavori rimuova la segnaletica temporanea e ripristini la permanente segnaletica verticale ed orizzontale presente in loco;

-la regolare circolazione dovrà essere ripristinata in piena sicurezza al termine dei lavori;

-essendo la responsabilità del richiedente della presente, il Comune non dovrà mai essere chiamato a rispondere per fatti o danni derivanti da qualsivoglia ragione, conseguentemente il richiedente si impegna a tenere sempre e costantemente sollevato il Comune per danni, molestie e spese che potessero derivare direttamente o indirettamente dall’esercizio totale o parziale dell’area;

La presente ordinanza si intenderà operante all’effettiva presenza del cantiere lavori che ne ha determinato l’emissione,

I trasgressori alla presente ordinanza incorreranno nelle sanzioni previste dal Codice della Strada e dal Regolamento di Esecuzione;

E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente ordinanza;

Avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse, ai sensi del combinato disposto dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241 del 1990 e della Legge n. 1034 del 1971, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla data di emanazione davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, ovvero entro 120 giorni dalla data di emanazione, con ricorso straordinario al Capo dello Stato;

Ai sensi dell’art. 37, comma 3, del vigente C.d.S., sempre nel termine di 60 giorni, chi abbia interesse può presentare ricorso, in considerazione della natura del segnale apposto, al Ministro dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall’art. 74 del regolamento del C.d.S. D.P.R. 495/1992;

S O S P E N D E

Le precedenti ordinanze in contrasto con la presente nel periodo suindicato.

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