Oggi, 19 febbraio alle ore 16, presso la Biblioteca Arnoni dell’Ordine degli Avvocati, partiranno gli incontri del 2015 dell’Associazione Matrimonialisti Italiani
Il tema del primo appuntamento sarà “La riforma della filiazione: dalla potestà genitoriale alla responsabilità genitoriale nell’ottica del diritto alla bigenitorialità del minore”.

La nuova normativa, sostituisce infatti, la “responsabilità genitoriale” a quella che prima era la “potestà genitoriale”. Una responsabilità genitoriale, introdotta dal D.lgs. 154/2013, riscritta negli articoli 315 e ss. del Codice Civile dove, da un lato, vengono delineati meglio i doveri dei genitori verso i figli, mentre dall’altro si definiscono i doveri dei figli verso i loro genitori.
L’evento, e patrocinato e organizzato in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati e la Sezione di Cosenza dell’Associazione Nazionale Carabinieri.
I lavori saranno introdotti dalla presidente regionale dell’AMI, Margherita Corriere, e dai saluti del presidente degli avvocati del Foro di Cosenza, Oreste Morcavallo, e del presidente dell’ANC di Cosenza, Sante Blasi.
A moderare gli interventi degli illustri ospiti sarà il giornalista Valerio Caparelli, addetto stampa della Sezione distrettuale AMI di Catanzaro.
L’iniziativa vuole sensibilizzare gli addetti al lavoro e l’intera società civile, sull’importanza della responsabilità genitoriale, che si esplica in tutti i casi in cui vi siano dei figli, a prescindere dal fatto che questi siano nati all’interno o al di fuori del matrimonio.
Il convegno servirà anche ad illustrare come, per una precisa scelta legislativa, la normativa non definisce “volutamente” i confini della responsabilità genitoriale, poiché il concetto potrà sempre evolversi in base alla crescita sociale e giuridica della società.
Questa nuova “responsabilità” dovrà essere esercitata di comune accordo da entrambi i genitori, così come saranno insieme a stabilire la residenza abituale del minore.
L’evento sottolineerà anche come la responsabilità genitoriale, non cessa a seguito di separazione o scioglimento, né in caso di cessazione di effetti civili, annullamento o nullità del matrimonio.
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