Con la sentenza n.991/16 del 22.06.2016 il Giudice di pace di Cosenza, in persona della Dott.ssa Paola Lanzillotti, si è pronunciato favorevolmente su un’opposizione ad ordinanza ingiunzione contro la Prefettura di Cosenza avanzata dalla Sig.ra D’Acri Patrizia, rappresentata e difesa dal Team Legale Candini – Cortese composto dall’Avv. Stefania Cortese, dal Dott. Mauro Candini, dalla Dott.ssa Mara Tutolo e dal’ Avv. Debora Chironi, tutti del Foro di Cosenza.

Il giudizio sotteso alla pronuncia in questione era stato instaurato successivamente alla notifica di un’ordinanza ingiunzione che, tuttavia, non era stata preceduta da alcun preavviso o comunicazione di revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni bancari da parte dell’Istituto di credito.
Sul punto il Giudice adito ha dichiarato di aderire ad un recente orientamento della Corte di Cassazione in virtù del quale in tema di emissione di assegno senza autorizzazione la dimostrazione che l’emittente fosse a conoscenza dell’intervenuta revoca è a carico dell’accusa, ma tale circostanza non può essere dedotta sic et simpliciter dal verbale di protesto. L’avvenuta conoscenza della revoca può inoltre emergere da atti “equipollenti”, idonei a completare la formazione del libero convincimento, fermo restando l’obbligo del giudice di dare adeguata motivazione del proprio convincimento.
Nel caso di specie la Dott.ssa Lanzillotti, in adesione a quanto sostenuto dal Team Legale della ricorrente, ha ritenuto che l’Istituto di Credito non avesse fornito alcuna prova dell’avvenuta comunicazione di revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni e ciò nonostante avesse ricevuto dalla cancelleria comunicazione di proposizione del ricorso e contestuale richiesta di produrre la documentazione afferente alla revoca in questione.
Nell’enucleare le motivazioni fattuali e giuridiche poste a fondamento del proprio decidere, il Giudicante ha evidenziato che, come sancito da costante e granitica giurisprudenza, nel caso in cui l’Amministrazione, su cui grava l’onere della prova, non dimostri compiutamente l’esistenza di fatti costitutivi dell’illecito, l’opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa deve essere accolta (cfr.Cass.Civ.5095/99) e ciò perché con l’opposizione viene introdotto un giudizio ordinario in cui le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell’onere della prova, dall’amministrazione e dall’opponente.
Alla luce delle argomentazioni descritte in sentenza, la Dott.ssa Lanzillotti ha accolto le conclusioni di parte ricorrente che, stante la mancata notifica del preavviso o comunicazione di revoca, aveva chiesto l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione del Prefetto di Cosenza e ha condannato l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese in favore della ricorrente.
Un tiro con il quale il Team Candini-Cortese ha decisamente centrato l’obiettivo, garantendo pienamente gli interessi della propria assistita, emblema del cittadino medio, sollevata dall’onere del pagamento di una sanzione viziata a monte per carenza di un presupposto giuridicamente rilevante come la comunicazione della revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni.
Team studio legale Candini – Cortese: Dott. Mauro Candini, Avv. Stefania Cortese, Dott.ssa Mara Tutolo ed Avv. Debora Chironi.
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