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tribunale

Verbale di violazione al C.D.S annullato per mancata prova dell’elemento psicologico

In caso di mancato preavviso o comunicazione del fermo amministrativo iscritto dall’Ex Equitalia su un autoveicolo la condotta sanzionata va ritenuta giustificata dalla buona fede del trasgressore.

La legge e uguale per tutti
La legge e uguale per tutti

Questo il principio enucleato nella sentenza n.224/18, emessa il 27 febbraio dal Dott. Domenico Suma, Giudice di Pace di Cosenza, pronunciatosi favorevolmente sul ricorso ex art. 204 bis C.d.s. introdotto dal Sig. M.S  avverso un verbale dei Carabinieri della Compagnia di Cosenza, datato 20 giugno 2017 e comminatogli per presunta violazione dell’art.214 comma 8 C.D.S per aver circolato abusivamente con un autoveicolo sottoposto a fermo amministrativo iscritto al PRA su richiesta dell’ex Equitalia Servizi di Riscossione Spa.

Il Sig. M.S  affidava la propria difesa nell’instaurando procedimento all’Avv. Peppino Russo ed al Team legale Candini Cortese composto dall’Avv. Stefania Cortese, dal Dott. Mauro Candini, dalla Dott.ssa Mara Tutolo e dall’Avv. Debora Chironi, tutti professionisti che si attivavano tempestivamente nel ricercare la strategia difensiva più adatta al caso di specie e alle esigenze di tutela del proprio assistito.

La vicenda sottesa al giudizio de quo traeva origine da un controllo di routine al veicolo del Sig. M.S effettuato dalla Legione Carabinieri di Calabria Sezione di Cosenza in seguito al quale, con grande stupore del ricorrente, gli veniva comunicato un fermo amministrativo operato sul veicolo fermato, elevando il verbale impugnato. Fermo amministrativo completamente sconosciuto all’ignaro cittadino che, in propria difesa, esterrefatto dall’accaduto, comunicava tale circostanza agli agenti della squadra Mobile.

Sulla base dei suddetti presupposti la difesa del ricorrente eccepiva la nullità, inesigibilità ed invalidità del verbale opposto, essendo il fermo amministrativo iscritto senza alcun preavviso o comunicazione al proprio assistito e poneva a fondamento della violazione commessa l’errore sul fatto.

In seguito alla regolare instaurazione del contraddittorio il Giudice adito fissava l’udienza di comparizione delle parti ordinando al concessionario il deposito di copia degli atti relativi all’accertamento dell’infrazione ed al fermo amministrativo del mezzo intestato al Sig. M.S. tuttavia, né l’Ex Equitalia né la Prefettura di Cosenza (pure regolarmente citata in giudizio), si costituivano mentre il Comando dei Carabinieri di Cosenza depositava copia del verbale di contestazione della violazione.

All’esito del giudizio, istruito con la produzione documentale delle parti, la causa veniva decisa dal Dott. Domenico Suma con sentenza letta in udienza. Nel provvedimento in commento il Giudice adito precisava come oggetto del giudizio non fosse il fermo amministrativo bensì la condotta sanzionata ovvero la circolazione  abusiva di un veicolo soggetto a fermo amministrativo iscritto dall’Agente di Riscossione della Provincia di Cosenza. Proseguiva poi evidenziando come agli atti non vi fosse prova che l’ex Equitalia avesse dato preavviso o comunicazione del fermo amministrativo al ricorrente, circostanza in virtù della quale la condotta sanzionata era da ritenersi giustificata dalla buona fede del trasgressore.

Alla luce di tale circostanza, nonché, dell’asserita carenza dell’elemento psicologico dell’illecito contestato al M.S. ed in mancanza di adeguata documentazione prodotta dal concessionario della riscossione, il Dott. Domenico Suma annullava il verbale opposto compensando le spese del giudizio, decisione che incontrava la soddisfazione del Team legale occupatosi della difesa del Sig. M.S. e soprattutto di quest’ultimo, vittima inconsapevole di un errore di comunicazione e/o preavviso ascrivibile esclusivamente all’Agente di Riscossione.

 Avv. Peppino Russo

Team Studio Legale Candini-Cortese: Dott. Mauro Candini, Avv. Stefania Cortese, Dott.ssa Mara Tutolo ed Avv. Debora Chironi.

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