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Tar Calabria: affidamenti solo se l’in house è effettivo

Basta affidamenti alle società che non possono essere considerate in house, ovvero a capitale interamente pubblico, a tutti gli effetti

TarQuesto è quanto stabilito dalla sentenza del Tar Calabria n. 1186/2014, appena pubblicata. La sentenza nasce da una disputa, che riguarda l’affidamento diretto dei servizi del sistema informatico dell’università di Calabria al consorzio interuniversitario Cineca.

Ricorso che è stato fatto perchè tale affidamento è considerato illegittimo. Per dirimere la questione, il Tar afferma che, seguendo un principio valido per tutte le pubbliche amministrazioni, “i consorzi interuniversitari possono svolgere compiti strumentali per conto delle università che vi partecipano a condizione che sussista il requisito del cosiddetto “controllo analogo” e prosegue “Il controllo esercitato dall’amministrazione aggiudicatrice deve essere effettivo, strutturale e funzionale.

Gli enti collettivamente controllanti non devono configurarsi come meri beneficiari delle prestazioni dell’ente controllato, bensì devono porsi nei confronti di quest’ultimo nello stesso modo in cui una amministrazione si pone nei riguardi dei propri plessi organizzatori interni”, ciò per spiegare che per aggirare la gara non basta un mero collegamento tra la struttura dell’ente pubblico (in questo caso l’università) e quella della società (nello specifico, il consorzio).

Giungendo di conseguenza, che “non risulta che le università consorziate abbiano particolari poteri di controllo sul consorzi”. Per tutti questi motivi, il Tar ha accettato e convalidato il ricorso. Con questa sentenza si vuole anche cercare di limitare, se non addirittura evitare, i casi di affidamento dalla Pubblica Amministrazione alle società senza passare per i concorsi, comportamento che invece è ancora molto diffuso.

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