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Cartella Ex Equitalia

Ex Equitalia: estratto di ruolo impugnabile se agente non prova avvenuta notifica

Con la sentenza n.1472/2018 del 19.9.2018 il Giudice di Pace di Cosenza, nella persona della Dott.ssa Paola Lanzillotti, si è pronunciato favorevolmente sul ricorso proposto dal Sig. Incutto Natale rappresentato e difeso dal Team Legale Candini – Cortese, composto dall’Avv. Stefania Cortese, dal Dott. Mauro Candini, dall’Avv. Debora Chironi e dalla Dott.ssa Mara Tutolo avente ad oggetto l’opposizione a quattro estratti di ruolo relativi al carico esattoriale emesso da Agenzia delle Entrate Riscossione (Ex Equitalia).

Estratto di ruolo

Parte attrice chiedeva l’annullamento degli estratti di ruolo per mancata notifica dei verbali e delle cartelle di pagamento, nonché, per mancanza del requisito della certezza del credito in relazione all’applicazione di interessi passivi e sanzioni e per intervenuta prescrizione per decorso del termine quinquennale. Dal canto suo l’Agente di Riscossione eccepiva la carenza di legittimazione, chiedeva il rigetto della domanda di parte attrice sostenendo la regolarità della notifica dell’atto impugnato.

Si tratta dell’ennesimo colpo inflitto al Concessionario, il cui credito, previa qualificazione dell’azione introdotta come accertamento negativo del credito è stato dichiarato “non dovuto” per intervenuta prescrizione.

La Dott.ssa Lanzillotti, nel motivare l’indirizzo del proprio decidere, ha ritenuto di dover operare una distinzione nella disamina delle doglianze prospettate dalla difesa del contribuente: Invero per una cartella impugnata la resistente concessionaria produceva copia della notifica (avvenuta il 29.5.15)con consegna del plico a persona diversa dal destinatario qualificatasi come moglie, per un’altra cartella produceva la cartolina della notifica della cartella a familiare convivente in data 17.7.12 priva dell’indicazione della raccomandata al destinatario per avvisarlo dell’avvenuta consegna, per la terza e per la quarta cartella impugnata veniva fornita la prova dell’avvenuta notifica al destinatario rispettivamente il 7.5.10 ed il 20.03.07 con regolare firma dello stesso alla consegna del plico. Premesso quanto appena evidenziato il Giudice di Pace adito ha precisato come nel caso di specie, trattandosi di sanzione amministrativa per contravvenzione al Codice della Strada, il termine di prescrizione applicabile è di cinque anni dalla data della violazione in virtù del combinato disposto dell’art.209 del CDS e dell’art.28 della L.689/1981.

Alla luce di tali precisazioni, ha poi proseguito la Dott.ssa Lanzillotti, per le ultime tre cartelle impugnate (notificate nel 2007 e 2010) si è consumato il termine di prescrizione quinquennale ex art.2945 c.c. con conseguente inesigibilità ed estinzione del credito de quo. Inoltre il Giudice ha proseguito precisando di non condividere l’orientamento proposto nelle difese dell’Ex Equitalia secondo cui la prescrizione, una volta notificata la cartella maturerebbe decorso il termine di dieci anni ritenendo invece applicabile, anche alla luce della costante giurisprudenza di merito e di legittimità, il termine di prescrizione quinquennale eccetto i casi in cui la sussistenza del credito non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo.

In ordine all’eccezione di carenza di legittimazione passiva dell’Agente di Riscossione, la Dott.ssa Lanzillotti ha evidenziato come “è sufficiente osservare la funzione svolta dalla predetta società per giungere alla conclusione che l’ente di riscossione è da considerare a tutti gli effetti parte nel presente processo in quanto portatrice di un interesse giuridico concreto ed attuale valutabile ex art.100 C.P.C.” con conseguente rigetto dell’istanza di estromissione dal giudizio.

Il giudizio si è quindi concluso con la vittoria del contribuente, avendo il Giudice di Pace dichiarato non dovute le somme indicate negli estratti di ruolo riferiti a tre delle cartelle impugnate per intervenuta prescrizione del credito.

Un duro colpo per l’Agente di Riscossione, condannato a pagare le spese dell’instaurato giudizio e piegato sotto il peso delle sue stesse debolezze, che non sono sfuggite all’occhio attento del Team Legale Candini – Cortese, che ha messo a punto una strategia difensiva rivelatasi senza alcun dubbio vincente e condiva dal Giudicante.

Team Studio Legale Candini – Cortese: Dott. Mauro Candini, Avv. Stefania Cortese, Dott.ssa Mara Tutolo ed Avv. Debora Chironi

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