È del 16 aprile la recentissima sentenza n. 465/2018 depositata dalla Dott.ssa Lina Mastrovito, Giudice di Pace di Cosenza, all’esito della causa iscritta al R.G.A.CA 313/2018. Il giudizio sotteso alla pronuncia in questione veniva instaurato dal Sig. Fangio Giuseppe, rappresentato e difeso dal Team Legale Candini Cortese, composto dall’ dall’Avv. Stefania Cortese, dal Dott. Mauro Candini, dalla Dott.ssa Mara Tutolo e dall’Avv. Debora Chironi mediante atto di citazione ex art.615 c.p.c.

Con il suddetto atto introduttivo la difesa del Sig. Fangio impugnava gli estratti di ruolo n.4921 del 2013 relativo ad una cartella esattoriale dell’importo di 125,00 Euro vantato dal Comune di Rende, n.4361 relativo ad una cartella esattoriale dell’importo dio circa 260,00 Euro vantato dal Comune di Cosenza e l’estratto di ruolo n.2925 relativo a cartella esattoriale di ben 780,65 Euro vantata dal Comune di Cosenza, tutte per presunte e contestate infrazioni al Codice della Strada. Tra le eccezioni poste a fondamento della richiesta di annullamento la difesa del contribuente adduceva la mancata notifica dei verbali e delle cartelle.
Nel corso della causa instaurata, trattenuta a sentenza l’8.3.2018, si costituivano regolarmente il Comune di Rende e di Cosenza, contestando la domanda attorea di cui chiedevano il rigetto e producendo copia della notifica relativa ai verbali di accertamento, mentre l’ormai ex Equitalia preferiva rimanere contumace.
Nella sentenza n.465/2018 la Dott.ssa Lina Mastrovito dichiarava fondata l’opposizione introdotta dal Sig. Fangio e, pertanto, meritevole di accoglimento. Preliminarmente l’Autorità Giudiziaria adita precisava come la domanda dovesse qualificarsi quale accertamento negativo del credito per poi evidenziare come, da un’approfondita disamina della documentazione versata in atti, risultava che l’Agenzia delle Entrate Riscossione non aveva fornito alcuna prova della notifica delle cartelle esattoriali riportate negli opposti estratti di ruolo.
In relazione alla documentazione prodotta dagli Enti comunali costituiti, invece, la Dott.ssa Mastrovito evidenziava come entrambi avessero prodotto copia dei verbali di accertamento come notificati uno dei quali risultava notificato il 21.7.12 e gli altri rispettivamente il 25.11.2014 (con immesso avviso di cui non veniva curato il ritiro) e l’8.5.2015 a mani del destinatario.
Alla luce di una attenta e trasparente ricostruzione della produzione documentale relativa alla procedura de qua, la Dott.ssa Mastrovito statuiva l’annullamento degli opposti estratti di ruolo per carenza probatoria sulla notifica delle cartelle esattoriali, dichiarando non dovuti gli importi specificati pocanzi e condannava l’ormai ex Equitalia al pagamento delle spese di lite.
L’ennesimo colpo inflitto al Concessionario che, non avendo fornito prova della regolare notificazione delle cartelle esattoriali riportate negli estratti di ruolo opposti dal contribuente, ha visto trionfare gli interessi del contribuente, messo al riparo da una pioggia di presunti crediti non dovuti perché viziati sotto molteplici profili giuridici.
Team Studio Legale Candini- Cortese: Dott. Mauro Candini, Avv. Stefania Cortese, Dott.ssa Mara Tutolo ed Avv. Debora Chironi
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