“L’art.19 D.lgs. 546/1992 prevede l’impugnazione sia della cartella che del ruolo. Tale precisazione rende del tutto evidente che l’impugnazione è ammissibile non solo nei confronti della cartella ma anche contro l’estratto di ruolo che altro non è che la riproduzione di una parte del ruolo”

Il principio appena evidenziato, enucleato nella sentenza n.724/10 della Suprema Corte di Cassazione, costituisce uno dei punti salienti al quale il Giudice di Pace di Cosenza, in persona della Dott.ssa Paola Lanzillotti, ha ancorato la decisione contenuta nella recentissima sentenza n.38/2018, resa all’esito del giudizio 1076/17 R.G.A.C, avente ad oggetto l’opposizione avverso estratti di ruolo riferiti a ben tre cartelle esattoriali.
Il contraddittorio veniva instaurato dal Sig. Stancato Dino per il tramite del proprio team legale di fiducia composto dall’Avv. Stefania Cortese, dal Dott. Mauro Candini, dalla Dott.ssa Mara Tutolo e dall’Avv. Debora Chironi, specializzato in materia tributaria e notoriamente dalla parte del contribuente, che ne assumeva prontamente la difesa al fine di garantire piena tutela dei suoi interessi.
Il ricorrente, attraverso il succitato Team Legale, si opponeva alla pretesa dell’Ente concessionario originata da ben tre cartelle esattoriali deducendo, tra i motivi a sostegno della propria impugnazione, l’assenza di notifica delle stesse, nonché, l’intervenuta prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale e l’assenza del requisito della certezza del credito in ordine all’applicazione di interessi passivi e sanzioni.
Dal canto suo l’ormai ex Equitalia, ente concessionario deputato alla riscossione del credito vantato dalla Prefettura di Cosenza (rimasta contumace), chiedeva il rigetto della domanda ed eccepiva la carenza di legittimazione, contestando i motivi di impugnazione ed evidenziando la regolare notifica dell’atto opposto.
Il Giudice di Pace di Cosenza, in persona della Dott.ssa Paola Lanzillotti, all’esito di un’attenta disamina della documentazione prodotta e dei motivi di doglianza prospettati dal ricorrente, disponeva il parziale accoglimento della domanda, dichiarando non dovute le somme indicate negli estratti di ruolo riferiti a due delle tre cartelle impugnate. In particolare, il Giudice evidenziava come per le suddette cartelle non fosse stata fornita dall’Ex Equitalia alcuna prova in ordine alla “regolarità della contestazione dell’atto di esazione e della fondatezza dell’iscrizione al ruolo della somma richiesta e della relativa esistenza del debito in capo alla parte attrice ed a proprio favore”.
Ed invero il credito sotteso al procedimento de quo era relativo ad una sanzione amministrativa per violazione del Codice della Strada, con conseguente soggezione al termine di prescrizione quinquennale disciplinato dall’art.28 della L.689/1981, circostanza in virtù della quale, nella sentenza n.38/2018, la Dott.ssa Lanzillotti ha sancito con chiarezza l’impossibilità per il concessionario di richiedere la somma per il decorso del termine prescrizionale.
Ma vi è di più. Il Giudice, nella parte motiva del provvedimento, proseguiva affermando di non condividere l’orientamento prospettato dall’Ex Equitalia, secondo cui la prescrizione maturerebbe in dieci anni dalla notifica della cartella. A sostegno di ciò richiamava la giurisprudenza di merito del Tribunale di Cosenza (sent.n.1754/2010) pronunciatasi nella stessa direzione, in virtù della quale “la consacrazione del diritto nel titolo esecutivo, con la trasmissione del ruolo al concessionario, non è idonea ad incidere sulla natura del diritto azionato e sull’individuazione del termine di prescrizione applicabile in difetto di espressa disposizione di legge che attribuisca tale efficacia alla formazione del ruolo ed al conseguente passaggio alla fase di riscossione coattiva del credito, non essendo in genere il diritto di credito scindibile dal diritto alla sua attuazione coattiva che il creditore esercita in tutti i casi in cui il debitore non abbia adempiuto spontaneamente alla sua obbligazione…”.
Alla luce di tutte le argomentazioni esposte, l’Autorità Giudiziaria adita ha accolto la domanda prospettata dal Sig. Stancato Dino, accogliendo, altresì, le eccezioni e questioni processuali sollevate dai legali dello stesso, dichiarando non dovute le somme indicate negli estrati di ruolo riferiti alle opposte cartelle per intervenuta prescrizione del credito e condannando il concessionario al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente.
Una bella sconfitta per l’Agente di Riscossione ed una pronuncia ricca di spunti di riflessione su molteplici orientamenti giurisprudenziali, che conferma l’importanza dell’istituto della prescrizione nonché la necessità di una “consapevole” tutela degli interessi del cittadino/contribuente, ancorata ad assunti normativi e giurisprudenziali, seppur in continua evoluzione.
Team Studio Legale Candini – Cortese: Dott. Mauro Candini, Avv. Stefania Cortese, Dott.ssa Mara Tutolo ed Avv. Debora Chironi
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