“La produzione in fotocopia è tale da escludere la sua utilizzazione e pertanto non possono ritenersi provati gli assunti difensivi evidenziati da all’Agenzia delle Entrate – Riscossione”.

Il principio appena evidenziato costituisce il corollario su cui la Dott.ssa Panzera, Giudice di Pace di Cosenza, ha fondato la recentissima pronuncia n.1429/2017, emessa all’esito del giudizio iscritto al n.2367/2017 R.G.A.C e depositata in cancelleria il 18.12.2017. La causa in questione era stata introdotta dal Sig. Serra Pasqualino che, con atto di citazione regolarmente notificato alle controparti, proponeva opposizione avverso due cartelle di pagamento sottese alla relativa intimazione per un importo complessivo di Euro 459,17.
I crediti presumibilmente vantati dal Concessionario, che si costituiva in giudizio unitamente alla Prefettura di Matera ed al Comune di Cosenza, erano relativi a contravvenzioni del Codice della Strada delle annualità 2007 e 2008. Il Sig. Serra Pasqualino conferiva mandato di rappresentarlo nella suddetta vicenda legale allo Studio Candini-Cortese, composto dall’Avv. Stefania Cortese, dal Dott. Mauro Candini, dalla Dott.ssa Mara Tutolo e dall’Avv. Debora Chironi, altamente specializzato in materia tributaria e civilistica, che si attivava tempestivamente nella ricerca della strategia difensiva più appropriata.
All’esito di un’attenta analisi della vicenda e delle dinamiche sottese alla stessa, i professionisti in questione decidevano di concentrare la difesa sull’elemento dell’intervenuta prescrizione dei crediti oggetto del giudizio, essendo decorso il termine quinquennale previsto e disciplinato dalla Legge 689/1981. L’ex Equitalia Servizi di Riscossione avanzava richiesta di estromissione dal giudizio, prontamente disattesa dalla Dott.ssa Panzera in virtù della titolarità di crediti propri in capo all’Agente di Riscossione, dal quale promanava, inoltre, l’atto opposto.
A fondamento della pronuncia favorevole alla parte attrice, la Dott.ssa Panzera ha evidenziato la mancata prova della notifica dei verbali e delle cartelle esattoriali al contribuente, stante il deposito da parte di Agenzia entrate Riscossione di documentazione in copia delle asserite notifiche effettuate al Sig.Serra Pasqualino e ampiamente contestate dal team legale dello stesso nel corso del giudizio.
Il Giudice di Pace ha avvalorato quanto appena esposto con un riferimento all’art. 2719 del codice civile che, nella sua formulazione letterale, non lascia spazio a dubbi sul punto statuendo che: “Le copie fotografiche di scrittura hanno la stessa efficacia delle autentiche se la loro conformità con l’originale è attestata da un pubblico ufficiale competente ovvero non espressamente disconosciuta”.
Alla luce della suddetta norma e della costante giurisprudenza di legittimità e di merito, il Giudicante ha rilevato, infine, l’intervenuta estinzione dell’obbligo di pagare le somme richieste per la violazione a titolo di sanzione amministrativa, attesa la mancata notifica dei verbali e delle cartelle sottese all’atto impugnato. In relazione alla costituzione il Giudizio del Comune di Cosenza ha invece osservato come la notifica non potesse ritenersi perfezionata, essendo avvenuta nel lontano 2008 a persona convivente del destinatario, circostanza non seguita dall’emissione della CAN (comunicazione di avvenuta notifica) prevista come obbligatoria 31/2008 che ha modificato l’articolo 7 della legge 20 novembre 1982 n. 890.
Essendo il credito oggetto di controversia relativo a violazioni del 2007 – 2008 e l’intimazione di pagamento del 14.10.2016, la Dott.ssa Panzera ha dichiarato prescritto il credito de quo con conseguente annullamento delle cartelle e dell’intimazione di pagamento opposta con condanna di Agenzia Entrate Riscossione e della Prefettura di Matera al pagamento delle spese processuali.
Si tratta dell’ennesima sconfitta del Concessionario, messo alle strette da una strategia processuale non solo vincente ma anche avvalorata dal Giudice dinanzi al quale si è svolto il procedimento e dalla costante giurisprudenza di merito e legittimità che sembra sposare in pieno la tesi dell’invalidità della documentazione prodotto in copia dal Concessionario, notoriamente privo di potere certificativo, non rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.
Team studio Legale Candini – Cortese: Dott. Mauro Candini, Avv. Stefania Cortese, Dott.ssa Mara Tutolo ed Avv. Debora Chironi
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