È del 3 maggio scorso la recentissima pronuncia con cui il Giudice di Pace di Acri, L’Avv. Rosaria Alba Galasso, si è pronuncia ta sul procedimento civile recante R.G. 112/17 pendente tra il Sig. Scaramuzzo Giovanni, l’ormai ex Equitalia ed il Comune di Acri.

La causa, introdotta con atto di citazione, aveva ad oggetto l’opposizione ex art.615 cpc avverso una cartella di pagamento dell’importo complessivo di 437,48 Euro. Nell’atto introduttivo il Sig. Scaramuzzo Giovanni, che affidava la propria difesa al Team legale Candini-Cortese, rilevava la nullità dell’opposta cartella esattoriale per mancanza della notifica, carenza del requisito della certezza del credito ed intervenuta prescrizione dei crediti oggetto del giudizio con richiesta di annullamento della stessa e vittoria di spese, diritti ed onorari. Dal canto suo l’Agente di Riscossione non si costituiva in giudizio, restando contumace così come per il Comune di Acri, pure regolarmente citato dalla parte ricorrente. All’udienza del 16 ottobre 2017, celebratasi dinanzi all’Avv.Rosaria Alba Galasso presso il Giudice di Pace di Acri, la difesa di parte ricorrente, nel riportarsi al proprio atto introduttivo ed alle eccezioni e deduzioni nello stesso articolate, insisteva nella richiesta di accoglimento delle proprie richieste e i Giudice adito tratteneva la causa a sentenza concedendo trenta giorni per il deposito di note conclusive.
Nella sentenza n.45/18 il Giudice Galasso, nel pronunciarsi sulle richieste ed eccezioni formulate dal Team legale Candini-Cortese, ha ritenuto meritevole di accoglimento la prospettata opposizione ritenendo sussistenti i motivi per compensare le spese di lite.
La ratio decidendi del provvedimento decisionale in commento è l’intervenuta e comprovata prescrizione del credito azionato nel ruolo, trattandosi di canoni d’acqua riferiti all’annualità del 2009. Ed infatti, sul punto, l’Avv. Rosaria Alba Galasso precisava che il credito azionato si riferiva a canoni d’acqua e fognature, ovvero autonome prestazioni periodiche rientranti nella disposizione di cui al’art.2948, 4 comma cpc con conseguente assoggettamento al termine di prescrizione quinquennale. Alla luce delle articolate motivazioni esposte in sentenza il Giudice adito ha, pertanto, annullato l’impugnata cartella esattoriale accogliendo le eccezioni formulate da parte ricorrente, sollevata dall’onere del pagamento di un credito travolto dagli effetti della prescrizione.
Team Studio Legale Candini Cortese: Dott. Mauro Candini, Avv. Stefania Cortese, Dott.ssa Mara Tutolo ed Avv. Debora Chironi
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