Il Sindaco di Frascineto, Angelo Catapano, in ottemperanza dell’ultimo DPCM e al fine di contenere e prevenire il rischio di diffusione del virus da Covid -19, ha emanato una nuova ordinanza.
Ravvisata la necessità – si legge nel provvedimento -, di recepire ed attuare nel Comune di Frascineto le ulteriori misure emanate in materia di contenimento e gestione dell’emergenza, ha ordinato il divieto e di ogni spostamento all’interno del territorio Comunale nonché con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di Frascineto, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune, previa esibizione di autocertificazione.
Il sindaco di Frascineto ha altresì sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, del DPCM 3 novembre scorso.
Sono chiusi – prosegue l’ordinanza -, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.

Restano aperte le edicole, i tabaccai, la farmacia, sono sospese le attivita’ dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.
Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attivita’ di confezionamento che di trasporto. Nonche’ fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; d. sono sospese tutte le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, anche svolte nei centri sportivi all’aperto;
E sono altresi’ sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.
Viene consentito lo svolgere individualmente attivita’ motoria in prossimita’ della propria abitazione purche’ comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, viene consentito lo svolgimento di attivita’ sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale, fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attivita’ scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalita’ a distanza.
Resta salva la possibilita’ di svolgere attivita’ in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori. O in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilita’ e con bisogni educativi speciali
secondo quanto previsto dal decreto del Ministro n. 89 dell’istruzione 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata; i. resta invariato il servizio di trasporto scolastico per la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e il primo anno della scuola secondaria di primo grado; j. sono sospese le attivita’ inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24 del DPCM 3 novembre 2020.
Ai cittadini di Frascineto, che fanno rientro presso la propria residenza è consentito, previa comunicazione almeno 24 ore prima, attraverso il portale della Regione Calabria e per via mail all’indirizzo info@comune.frascineto.cs.it con indicazione: del luogo di provenienza, del mezzo di trasporto utilizzato per il rientro, dell’indirizzo di destinazione e del recapito telefonico presso cui ricevere le comunicazioni. E’ altresì fatto obbligo al rientro di sottoporsi a isolamento fiduciario volontario della durata di dieci giorni. Oppure fino a presentazione di un risultato negativo di test molecolare o antigenico eseguito dopo l’arrivo.
Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto. Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.
Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi. Salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi. Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza. L’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone. Tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni. Ed integrato con le successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico. Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004. Infine, viene revocato ogni quant’altro disposto precedentemente in merito, in contrasto con l’ordinanza emanata.-
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