È del 28 marzo 2018 la sentenza n. 392/2018, emessa all’esito del giudizio n.3849/2018 RGAC, attraverso la quale l’Ufficio del Giudice di Pace di Cosenza in persona del Dott. Francesco Tocci si è pronunciato su un tema ormai attualissimo, ritenendo meritevole di accoglimento l’opposizione ad intimazione di pagamento formulata dal Sig. Causo Marco attraverso il suo team legale di fiducia, composto dall’ Avv. Stefania Cortese, dal Dott. Mauro Candini, dalla Dott.ssa Mara Tutolo e dall’Avv. Debora Chironi, tutti del foro di Cosenza, i quali hanno messo a punto una strategia difensiva vincente nell’interesse del proprio assistito.

Il giudizio in questione veniva introdotto con atto di citazione al fine di sentir dichiarare l’illegittimità dell’intimazione di pagamento n.03420179008168200000 dell’importo di quasi mille Euro derivante da un presunto omesso versamento agli Enti impositori di sanzioni relative alla violazione di norme del Codice della Strada. In particolare la difesa di parte attrice eccepiva la nullità dell’atto opposto per intervenuta prescrizione del credito azionato, nonché, per la mancata notifica delle cartelle esattoriali sottese allo stesso e degli atti prodromici. Nonostante la regolare citazione dell’ex Equitalia, della Prefettura e del Comune di Cosenza e di Roma Capitale, nessuna delle parti convenute si costituiva in giudizio e, all’udienza del 10.1.18, previa precisazione delle conclusioni e discussione della difesa di parte attrice, il Giudice tratteneva la causa a sentenza.
Nel provvedimento in commento, depositato in cancelleria il 28 marzo 2018, il Giudice Francesco Tocci si è pronunciato sulla procedura in questione e sulle eccezioni prospettate dal Team legale Candini-Cortese ritenendole fondate per intervenuta prescrizione del credito in quanto “per le violazioni al Codice della Strada il termine quinquennale rappresenta lo spazio temporale massimo per la riscossione delle pretese creditorie degli Enti locali”.
In ordine alla cartella esattoriale n.03420140023504058000 il Giudice adito ha invece precisato che la decisione di accoglimento assunta era corroborata dalla mancata allegazione in giudizio da parte della società concessionaria, della regolare notifica del provvedimento impugnato.
Alla luce delle suesposte argomentazioni e di un’approfondita disamina degli atti del giudizio il Dott. Francesco Tocci ha, pertanto, accolto l’opposizione proposta dal Sig. Caruso Marco annullando la riscossione dell’ingiunzione di pagamento impugnata per intervenuta prescrizione del credit e per un importo di Euro 956,87 condannando, altresì, l’Agente di Riscossione e i restanti Enti convenuti al pagamento delle spese e competenze del procedimento.
Si tratta di una gradita vittoria per il Team legale Candini Cortese incentrata sulla rilevanza dell’istituto della prescrizione che trova la propria ragion d’essere in esigenze di certezza del diritto e del contribuente : se il titolare di un diritto non lo esercita per un periodo prolungato di tempo, l’ordinamento giuridico riconosce l’opportunità di tutelare l’interesse del soggetto passivo a non rimanere obbligato per un periodo indefinito di tempo.
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