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Tribunale di Cosenza

L’ATP condannato per condotta antisindacale dal Tribunale di Cosenza

Il Tribunale di Cosenza accusa l’ATP di condotta antisindacale, accogliendo un ricorso proposto dal SAB, in merito alle procedure di trasferimento di due professori

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Cosenza con ordinanza n. 3761 di ieri, ha dichiarato l’antisindacalità dell’ATP di Cosenza. Il verdetto è seguito all’accoglimento, da parte del Tribunale stesso, del ricorso ex art. 28 legge n. 300/70 (Statuto dei Lavoratori) proposto dal sindacato SAB.

Tribunale di Cosenza
L’ATP condannato per condotta antisindacale dal Tribunale di Cosenza

La contestazione è stata presentata in merito all’omessa previa richiesta di nulla osta dell’organizzazione sindacale ricorrente, al momento dell’adozione del decreto prot. n. 7558 del 26/8/2015, con il quale è stato disposto il trasferimento del Prof. A.F., eletto RSU del SAB presso l’IPSIA di Acri e della Prof.ssa G. P., eletta RSU presso il Liceo Scientifico di San Giovanni in Fiore.

Il ricorso – rappresentato e difeso in giudizio dagli avvocati Domenico Lo Polito e Rosangela L’Avena del foro di Castrovillari – ordina la cessazione del trasferimento, disponendone la rimozione degli effetti.

Condanna inoltre, il MIUR alla rifusione delle spese di lite liquidata in 1.800 euro, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, con distrazione.

Il ricorso è stato presentato dal Prof. Francesco Sola, segretario generale del SAB. Per lui, così come per l’intera organizzazione sindacale, grande è la soddisfazione per la decisione del Tribunale di Cosenza, che ha riconosciuto per l’ennesima volta, l’Inamovibilità delle RSU – rappresentanze sindacali unitarie – del SAB.

L’ATP di Cosenza, dovrà dunque accettare tale verdetto, nonostante continui a perseverare in materia di inamovibilità delle RSU  senza il preventivo nulla osta della medesima organizzazione sindacale, richiamato dall’art. 22 della legge n. 300/70, fonte primaria di diritto.

L’ATP si è infatti opposta al ricorso da parte del SAB, chiedendo alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative di intervenire nel giudizio stesso.

Nel merito, il Giudice, ha dichiarato non accoglibile la richiesta di un’integrazione del contraddittorio nei confronti di altre sigle sindacali, sia in considerazione della genericità della richiesta sia perché, nel presente giudizio ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, mancherebbe qualunque interesse idoneo a giustificare la presenza di altre sigle. .

L’ inutilità di una chiamata in giudizio di altre sigle sindacali, è sostenuta anche dal fatto che dopo lo svolgimento delle elezioni, i suoi risultati non sono contestabili.

L’antisindacalità della condotta non può dirsi esclusa dalla previsione di cui all’art. 18 del CCNQ del 7/8/98 così come modificato dall’art. 5 del CCQI del 24/9/2007 secondo il quale il trasferimento dei docenti in soprannumero, ancorché RSU non necessita del preventivo nulla osta dell’organizzazione sindacale di appartenenza e che la previsione normativa, nella misura in cui la stessa, mira a tutelare la libertà dell’attività sindacale non può essere derogata in peius da parte di una clausola contrattuale (cfr. art. 40 dello Statuto dei Lavoratori), la quale, sotto tale profilo, non può che ritenersi nulla, con sua conseguente disapplicazione.

L’eventuale accettazione di tale clausola da parte dell’organizzazione sindacale ricorrente, per come sostenuto dalla difesa dell’Amministrazione convenuta, non vale, quindi, in ogni caso, a consentirne l’operatività in contrasto con la citata previsione normativa e va, pertanto, ordinato all’Amministrazione resistente di cessare la condanna ritenuta illegittima e di procedere alla rimozione degli effetti.

Il SAB prende atto di questa nuova decisione sull’ostinazione da parte dell’ATP di Cosenza di non prendere in considerazione le precedenti ordinanze in merito. Nel caso del prof. A.F. lo stesso Tribunale di Cosenza si era già espresso con ordinanza del 27/12/2012 di condanna del comportamento antisindacale tenuto in occasione delle precedenti elezioni RSU.

 

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