Si dice che la generosità di una persona non termina con la sua morte, ma rimane nelle azioni che ha compiuto mentre era in vita. Questa affermazione è estremamente reale soprattutto quando si parla di testamento solidale, conosciuto anche con il termine lascito testamentario.
Si tratta di un’eredità che una persona può lasciare, tramite tutti o una parte dei propri beni, a favore di uno o più enti benefici, cioè associazioni impegnate in attività umanitarie, sociali, culturali, sanitarie, scientifiche e/o di ricerca, che operano per garantire il bene del prossimo.
Questo tipo di donazione, come ad esempio il lascito testamentario a Medici senza frontiere, consente a queste realtà di portare avanti le proprie attività con la sicurezza di avere i fondi necessari per finanziarle e raggiungere gli obiettivi prefissati.

Come fare testamento
L’ordinamento giuridico italiano prevede diverse forme testamentarie, tutte valide al fine di fare un lascito testamentario a norma di Legge.
La via più semplice è quella del testamento olografo, un atto redatto per intero senza l’utilizzo di strumenti meccanici, quindi scritto esclusivamente di proprio pugno. Una volta compilato, questo documento può essere conservato in casa, affidato a una persona di fiducia oppure depositato formalmente presso un notaio. È fondamentale che questo documento abbia ben visibile la data e la firma.
Valido è anche il testamento pubblico, cioè un atto pubblico notarile redatto da un notaio alla presenza di due testimoni, così come il testamento segreto, che può essere redatto autonomamente o dettato a una terza persona e può essere scritto anche a macchina o al computer e poi firmato e consegnato personalmente al notaio, sempre in presenza di testimoni.
Qualunque sia la forma scelta, è bene sapere che il testamento può essere modificato o revocato in qualsiasi momento, così come è possibile sostituirlo o integrarlo con nuove volontà.
Cosa si può lasciare in eredità
Come in un normale testamento, anche nel lascito testamentario è possibile lasciare somme di denaro (anche tramite azioni, titoli di investimento, TFR, ecc.), beni mobili (un’opera d’arte, un arredo o un gioiello) e beni immobili (come un appartamento, una casa, un terreno, ecc.).
Inoltre, è possibile destinare ad associazioni no profit anche le proprie polizze assicurative, compresa la polizza vita (indicando l’associazione come beneficiaria).
Cosa dice la legge sul lascito testamentario
Per rispettare la legge e non ledere i diritti degli eredi, il lascito testamentario a enti benefici deve includere solo quella parte di patrimonio (“quota disponibile”) di cui ogni persona può disporre liberamente.
C’è poi un’altra parte di eredità (“quota legittima”) che spetta rigorosamente e obbligatoriamente agli eredi legittimari (coniuge e figli e, in assenza di figli, gli ascendenti come ad esempio i genitori) e la cui misura varia a seconda di quali e quanti di loro esistano al momento di apertura della successione.
Molto importante inoltre, per evitare che il proprio lascito testamentario risulti non valido o possa essere impugnato, è firmare e datare il testamento (se il documento è composto da più di una pagina, è opportuno sottoscrivere ogni pagina) e inserire tutte le informazioni, soprattutto quelle relative ai beneficiari, in modo chiaro e quanto più preciso possibile.
Tassazione prevista
Come ogni altro tipo di donazione in favore di enti e associazioni no profit e, di conseguenza, destinata ad attività benefiche, anche il lascito testamentario non sconta alcuna imposta o tassa al momento della sua predisposizione.
Anche quando si apre la successione, il valore di quanto lasciato (anche se sono compresi beni mobili e immobili) non prevede imposta di successione o altra spesa, come ad esempio le imposte ipotecarie e catastali necessarie per la trascrizione e la voltura o l’imposta di bollo.
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