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Cartella Ex Equitalia

Le somme delle sanzioni amministrative si prescrivono in cinque anni

È datata 26 maggio 2018 la recentissima sentenza n.818/2018 con cui il Giudice di Pace di Cosenza in persona della Dott.ssa Paola Lanzillotti si è pronunciata positivamente opposizione ad estratto di ruolo instaurata dal Sig. Vuono Vincenzo nei confronti del Comune di Pignataro Interamna e dell’Ex Equitalia.

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Tribunale

Il giudizio sotteso alla pronuncia in questione veniva instaurato dal contribuente per far valere i propri diritti avverso le pretese del Concessionario, conferendo l’incarico della propria assistenza legale al Team Candini-Cortese, specializzato in ambito tributaristico e composto dall’Avv. Stefania Cortese, dal Dott. Mauro Candini, dalla Dott.ssa Mara Tutolo e dall’Avv. Debora Chironi, team di professionisti che si attivava immediatamente per individuare la strategia difensiva più appropriata al caso di specie.

Mediante l’atto introduttivo il ricorrente chiedeva l’annullamento dell’estratto di ruolo per mancata notifica degli atti presupposti evidenziando l’intervenuta prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale. Dal canto suo il concessionario, insistendo nella richiesta di rigetto della domanda attrice, produceva documentazione ed asseriva che l’atto impugnato fosse stato regolarmente notificato. La Dott.ssa Paola Lanzillotti, nell’enucleare le argomentazioni a fondamento del proprio decidere, operando una considerazione preliminare precisava come la domanda spiegata dovesse qualificarsi quale accertamento negativo del credito avendo parte attrice agito per sentir dichiarare l’insussistenza del debito. Alla luce di tale circostanza, proseguiva il Giudice, non vi era dubbio sull’ammissibilità della disamina nel caso di specie dell’estratto di ruolo “limitatamente ai fini che sono propri del giudizio promosso” ossia nella valutazione delle pretese creditorie. A fondamento di quanto appena precisato il Giudice adito riportava la costante giurisprudenza di legittimità (la sentenza n.724/2010) in virtù della quale “l’art.19 del decreto legislativo 546/1992 prevede l’impugnazione sia della cartella che del ruolo. Tale precisazione rende del tutto evidente che l’impugnazione è ammissibile non solo nei confronti della cartella ma anche contro l’estratto di ruolo che altro non è che una riproduzione di una parte del ruolo”.

La Dott.ssa Paola Lanzillotti proseguiva poi in sentenza specificando come la parte ricorrente avesse proposto opposizione avverso la pretesa del concessionario originata da una cartella esattoriale adducendo, tra i motivi del ricorso, la mancata notifica della cartella stessa. Proprio su tale eccezione il Giudice si è pronunciato favorevolmente atteso che l’Agente di Riscossione, durante l’iter procedimentale, non aveva fornito prova della concreta ed inequivocabile esistenza del debito in capo alla parte attrice. La cartella in contestazione, infatti, si riferiva ad una sanzione amministrativa in relazione alla quale norme di riferimento sono l’art.209 CDS e l’art.28 della L.689/1981 che, in combinato disposto tra loro, individuano in cinque anni il termine prescrizionale applicabile. Considerato che nel caso in questione non era stata raggiunta prova della notifica della cartella ed il verbale impugnato risaliva al 2003, a giudizio della Dott.ssa Paola Lanzillotti la richiesta di intervenuta prescrizione avanzata nel 2017 era, pertanto, da ritenersi valida e fondata essendo decorso il termine previsto dalla legge per pretendere le somme.

Alla luce delle argomentazioni finora esposte e dell’ampia disamina della documentazione versata in atti, il Giudice di Pace Paola Lanzillotti, decidendo definitivamente sull’opposizione proposta dal Sig. Vuono accoglieva la domanda dichiarando non dovuta la somma di 225,13 Euro indicata nell’estratto di ruolo riferito alla cartella esattoriale e condannava l’Agente della Riscossione al pagamento delle spese processuali sostenute.

Si tratta di una pronuncia in grado di confermare un assunto ormai consolidato in giurisprudenza che, operando in un’ottica di tutela del contribuente, costituisce un piccolo passo verso la “neutralizzazione” di pretese che, spesso, setacciate dalla lente d’ingrandimento della competente Autorità Giudiziaria, si rivelano maldestri tentativi di recuperare somme non dovute dall’ignaro cittadino.

Team Studio Legale Candini – Cortese: Dott. Mauro Candini, Avv. Stefania Cortese, Dott.ssa Mara Tutolo ed Avv. Debora Chironi

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