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Mansioni dipendenti: il Tar accoglie il ricorso di San Vincenzo La Costa

Annullato l’atto ispettivo del lavoro per difetto di motivazione e violazione di legge.

Nessun comportamento fuori dalle regole, ma solo un bilanciato ed equo esercizio dei poteri datoriali e nel pieno rispetto delle finalità pubblicistiche connesse al benessere dell’Ente.

 Il TAR Calabria con sentenza in forma semplifica n. 711/2026 conferma la pregevolezza dell’operato dell’Amministrazione Comunale, che aveva individuato precipue mansioni per una propria dipendente, al fine di razionalizzare energie interne e migliorare il buon andamento dell’Amministrazione.

Il Comune di San Vincenzo La Costa ha impugnato, per tramite dell’Avvocato Amministrativista Dario Sammarro, il provvedimento di disposizione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cosenza del 9 dicembre 2025 adottato ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.lgs. n. 124/2004.

La controversia riguardava l’applicazione del CCNL del pubblico impiego del 31 maggio 1999.

L’Ispettorato aveva ritenuto illegittima l’assegnazione a mansioni di pulizia e sanificazione ad una dipendente del Comune, sostenendo che tali attività non rientrassero nella categoria A1 del contratto collettivo.

Il TAR ha invece riconosciuto le ragioni dell’Amministrazione Comunale, rilevando che le mansioni di pulizia rientrano pienamente nella categoria A del CCNL. Secondo il Giudice Amministrativo, tale inquadramento è confermato da molteplici elementi: la categoria A comprende espressamente “attività prevalentemente esecutive o di carattere tecnico manuale”; lo stesso allegato contrattuale indica il “bidello” – tradizionalmente addetto a pulizie e riordino – come profilo esemplificativo della categoria; inoltre, il CCNL prevede che tutte le mansioni equivalenti ascrivibili a ciascuna categoria siano reciprocamente esigibili.

Il Tribunale ha respinto le obiezioni dell’Ispettorato, che aveva sostenuto una diversa interpretazione del concetto di “equivalenza professionale”, ritenendo invece che il testo contrattuale e la logica del sistema classificatorio supportino inequivocabilmente la tesi del Comune.

La sentenza annulla quindi i provvedimenti impugnati e condanna l’Ispettorato al pagamento delle spese di giudizio.

Il Sindaco, Avv. Gregorio Iannotta, dichiara soddisfazione per un risultato che evidenzia e conferma ancora una volta la particolare cura dell’Amministrazione nell’agire sempre nel rispetto delle regole procedurali e sostanziali.

Tar Calabria
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