Questo il principio cardine che la Dott.ssa Panzera, Giudice di Pace di Cosenza, ha posto a fondamento della sentenza n.1252/17, pronunciandosi all’esito del giudizio iscritto al R.G.A.C 1884/17 vertente tra il Sig. Piluso Mattia e l’Agenzia Entrate-Riscossione unitamente ad una pluralità di enti impositori tra cui la Prefettura di Caserta, Napoli, Frosinone ed il Comune di Cosenza.
La causa sottesa alla pronuncia in commento veniva introdotta dal Sig. Piluso Mattia con atto di citazione ritualmente notificato avente ad oggetto l’opposizione ad una serie di cartelle di pagamento per una somma complessiva di Euro 5.765,93 emesse per presunte violazioni del Codice della Strada e relative alle annualità del 2007-2009-2010 e 2011.
Il ricorrente, preoccupato per l’ingente credito presumibilmente vantato dal Concessionario, affidava la propria difesa al Team legale Candini-Cortese, specializzato in ambito tributario e composto dall’Avv. Stefania Cortese, dal Dott. Mauro Candini, dalla Dott.ssa Mara Tutolo e dall’Avv. Debora Chironi.
Nel corso del giudizio, conclusosi nell’arco di circa sei mesi, si costituivano la Prefettura di Modena, il Comune di Cosenza e l’Agenzia Entrate Riscossione, chiedendo il rigetto della domanda introduttiva mentre, d’altro canto, il team legale del ricorrente giocava la carta della prescrizione, essendo decorso il termine quinquennale previsto per l’esigibilità dei crediti oggetto della controversia.
La Dott.ssa Lucia Panzera tratteneva la causa per la decisione all’udienza del 30 ottobre 2017 e, pronunciandosi sulle conclusioni formulate dalle parti, riteneva la domanda di parte ricorrente fondata nel merito e meritevole di accoglimento, annullando le rispettive cartelle e condannando solidalmente gli enti convenuti al pagamento delle spese di giustizia.
Nell’enucleare dettagliatamente le motivazioni di fatto e diritto che l’hanno indotta a decidere in senso favorevole al contribuente, il Giudice di Pace di Cosenza ha specificato come parte ricorrente avesse contestato la documentazione prodotta in giudizio da Agenzia entrate Riscossione perché in copia, eccezione ritenuta fondata e accoglibile alla luce del disposto dell’art.2719 c.c. secondo il quale: “Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l’originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non espressamente disconosciuta”.
La documentazione prodotta in copia, quindi, è tale da escludere la sua utilizzazione ed efficacia probatoria rispetto agli assunti difensivi del Concessionario che, nel caso di specie, ha disatteso l’obbligo di conservare ed esibire su richiesta dell’amministrazione e del contribuente gli originali della documentazione posta a fondamento delle pretese avanzate.
La Dott.ssa Panzera ha poi proseguito nell’iter espositivo evidenziando come si dovessero ritenere prive di valenza giuridica le affermazioni della Prefettura di Modena che, in corso di causa, faceva riferimento ad una serie di allegati contestati dal Team legale del ricorrente e, in ogni caso, non presenti al fascicolo d’ufficio, mentre, in relazione al Comune di Cosenza, ha accertato l’inesigibilità per decorso del termine di prescrizione quinquennale.
Si tratta di una pronuncia in grado di confermare un assunto ormai consolidato in giurisprudenza che, operando in un’ottica di tutela del contribuente, costituisce un piccolo passo verso la “neutralizzazione” di pretese che, spesso, setacciate dalla lente d’ingrandimento degli antagonisti del Concessionario, si rivelano maldestri tentativi di recuperare somme non dovute dall’ignaro cittadino.
Team legale Candini-Cortese: Dott. Mauro Candini, Avv Stefania Cortese, Dott.ssa Mara Tutolo e dall’Avv. Debora Chironi.
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