Questa la conclusione alla quale è pervenuta la Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza con la recentissima sentenza n.1140/2018, depositata il 26.2.18, che si colloca nei meandri di una ben più complessa vicenda di cui era protagonista, suo malgrado, la Sig.ra Astorino Rosa, emblema del contribuente bersaglio del concessionario e fiera vincitrice di molteplici “battaglie” contro i “diabolici” ed imprevedibili piani dello stesso.

Tuttavia ogni storia che si rispetti, per quanto intricata, ha una propria genesi ed è proprio per questo che è opportuno partire dal principio. Molti ricorderanno lo scalpore che aveva fatto seguito alla sentenza n.778/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza il 18.1.17 in accoglimento del ricorso n. 537/2016 presentato dalla Sig.ra Astorino Rosa avverso un preavviso di iscrizione ipotecaria del valore complessivo di ben 281.806,87 Euro, nonché le sottostanti cartelle di pagamento.
In quell’occasione la difesa della contribuente, costituita dal Team legale Candini-Cortese, aveva prontamente eccepito la nullità dell’atto impugnato in ragione della mancata notificazione delle sottostanti cartelle, oltre che l’intervenuta prescrizione delle somme richieste ed il mancato invio dell’avviso bonario conforme al principio di cooperazione fisco-contribuente, eccezioni alle quali il concessionario aveva risposto sostenendo la tesi della regolarità della notificazione ed allegando a tal fine gli estratti di ruolo.
Il tentativo difensivo dell’Agente di Riscossione tuttavia, pur con le migliori intenzioni, non aveva sortito gli effetti sperati atteso che l’organo giurisdizionale chiamato a pronunciarsi sulla vicenda aveva pienamente sposato la strategia difensiva del Team legale Candini-Cortese, smentendo la rilevanza probatoria degli estratti di ruolo prodotti a supporto della regolare notificazione. Nella pronuncia de qua, infatti, sulla scia di una rilevante sentenza del Consiglio di Stato (n.7846/09), la Commissione Tributaria aveva evidenziato come nel caso sottoposto alla sua attenzione il modus operandi del concessionario fosse difforme dal diktat dell’art.26, comma 4 del D.p.r. 602/73 in virtù del quale i concessionari sono tenuti a conservare per almeno cinque anni la matrice o la copia delle cartelle con la relativa relazione di notificazione o l’avviso di ricevimento, esibendoli su richiesta del contribuente e/o dell’amministrazione.
Nella medesima pronuncia, con un’importante statuizione destinata a incrementare la giurisprudenza di merito, il Collegio aveva evidenziato, inoltre, come non vi fosse alcuna traccia dell’originale dell’avviso di ricevimento e come non potesse essere attribuita alcuna valenza probatoria né agli estratti di ruolo né a mere fotocopie impropriamente autenticate, non rivestendo il concessionario la qualifica di Pubblico Ufficiale o incaricato di Pubblico Servizio, autorizzato ad attestare la conformità all’originale di quanto allegato.
Una degna e sofferta “battaglia” che, quindi, si era rivelata a lieto fine per la Sig.ra Astorino, tornata finalmente a dormire sogni tranquilli, libera dallo spettro dell’ormai ex Equitalia e dalla paventata ipotesi di dover corrispondere allo stesso una cifra astronomica.
Eppure, come spesso accade, a dispetto delle apparenze, l’epilogo dell’intricata vicenda era ancora lontano e, proprio nel momento di massimo giubilo, quando l’incubo iniziava ad assumere gli sfumati contorni del ricordo, la Sig.ra Astorino si avvedeva che non era ancora giunto il momento di deporre le armi. E ciò in quanto le veniva notificata un’intimazione di pagamento pari ad € 292.379,79 comprensive di sanzioni e oneri riscossioni, atto senza indugio impugnato dalla contribuente che, esterrefatta, affidava nuovamente la propria difesa al Team legale Candini-Cortese, specializzato in materia civile e tributaria e composto dall’Avv. Stefania Cortese, dal Dott. Mauro Candini, dalla Dott.ssa Mara Tutolo e dall’Avv. Debora Chironi, professionisti che si attivavano immediatamente per contestare i vizi e le difformità che affliggevano l’ennesima richiesta di pagamento di cui era, suo malgrado, destinataria.
Avverso la suddetta intimazione di pagamento la Sig.ra Astorino Rosa presentava, infatti, rituale ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, evidenziando come il carico tributario ivi indicato fosse del tutto identico a quello riportato nell’avviso bonario n.3476201500004285000, già impugnato con esito positivo. Corollario di quanto appena asserito era, pertanto, la nullità dell’intimazione annullata e l’inesistenza degli atti sottostanti, già illo tempore annullati e quindi inesistenti. Proprio alla luce del discutibile modus operandi dell’Agente di Riscossione la parte ricorrente lamentava l’aggravio di spese cagionato dalla pretesa di pagamento di cartelle già nulle ed eccepiva l’integrazione dei requisiti di cui all’art. 96 c.p.c (la cosiddetta lite temeraria) con conseguente richiesta di risarcimento dei danni cagionati. Nell’ambito di tale nuovo giudizio, il concessionario non si costituiva mentre l’Agenzia delle Entrate si difendeva asserendo di aver proposto appello avverso la sentenza recante R.G. n.537/2016 e che tale atto risultava ancora pendente presso la CTR di Catanzaro.
Giustificazione ritenuta poco convincente dal Collegio che, con la sentenza n.1140/2018, prendeva posizione sull’annosa e controversa questione finora descritta dichiarando, come da titolo in epigrafe, che “l’intimazione di pagamento deve essere annullata per insussistenza del presupposto impositivo” e ciò perché, come prospettato nell’atto difensivo della ricorrente, le cartelle di pagamento poste a fondamento dell’impugnata intimazione erano inesistenti in quanto già annullate dalla stessa Commissione Tributaria con la sentenza recante R.G. n.537/2016 depositata il 13.02.2017, ossia antecedentemente alla notifica dell’atto impugnato.
Ma vi è di più. Non solo la Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza ha annullato l’intimazione di pagamento “incriminata” perché fondata su atti annullati ma ha altresì statuito l’evitabilità del giudizio e dell’aggravio di spese per la contribuente, condannando l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio quantificate in via equitativa in ben 7.000,00. L’ennesima vittoria per la sfortunata contribuente, più volte nel “mirino” del concessionario che, tuttavia, con la recentissima pronuncia in commento, ha potuto trarre un sospiro di sollievo e, finalmente, riporre nel cassetto dei brutti ricordi l’intera vicenda di cui era protagonista.
Team Studio legale Candini – Cortese: Dott. Mauro candini, Avv. Stefania Cortese, Dott.ssa Mara Tutolo ed Avv. Debora Chironi
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