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Crediti cartelle esattoriali estinti in assenza di atti interruttivi e prova dell’avvenuta notifica

Questo il principio sancito dalla prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità e condiviso dal Tribunale di Cosenza con la sentenza n.374/2018 del 14 marzo scorso a firma del Giudice Silvana Ferrentino. Il ricorso sotteso alla pronuncia in questione traeva origine dalla notifica di un’intimazione di pagamento risalente al 26 ottobre 2015 e riferita a molteplici cartelle esattoriali, alcune delle quali aventi ad oggetto crediti INPS. Destinatario di tale avviso era il Sig. Pantusa Massimo che decideva di instaurare regolare giudizio di opposizione dinanzi al Tribunale competente, affidando la propria rappresentanza al Team Legale Candini-Cortese costituito dall’Avv. Stefania Cortese, dal Dott. Mauro Candini, dall’Avv. Debora Chironi e dalla Dott.ssa Mara Tutolo. La tesi difensiva del ricorrente, esposta nell’atto introduttivo e reiterata durante l’iter processuale, si fondava principalmente sull’asserita prescrizione dei crediti oggetto di giudizio e sull’omessa notifica delle cartelle di pagamento. Dal canto loro i convenuti INPS ed Agenzia Entrate Riscossione si costituivano in giudizio, il primo eccependo l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso, il secondo chiedendone il rigetto ed evidenziando l’applicabilità del termine di prescrizione decennale al caso de quo.

Tribunale
Tribunale

Il Giudice Silvana Ferrentino, chiamata a pronunciarsi sulla fondatezza delle contestazioni delle parti in causa, prima di addentrarsi nel merito della questione, a seguito di un’attenta disamina della vicenda e della documentazione versata in atti, precisava come il Suo decidere si limitasse alla pretesa sottostante l’intimazione di pagamento avente natura previdenziale.

Subito dopo osservava come l’eccezione di prescrizione articolata da parte attrice fosse meritevole di accoglimento, enucleandone analiticamente le motivazioni. In particolare il Giudice Silvana Ferrentino precisava che l’assunto difensivo dell’Agente di Riscossione (secondo il quale il termine di prescrizione applicabile era quello decennale di cui all’art.2953 c.c.), seppur avallato da una parte della giurisprudenza di legittimità, dovesse ritenersi privo di fondamento perché smentito da una recente sentenza della Cassazione a Sezioni Unite (n.23397/2016) che in merito statuiva come la scadenza del termine di opposizione a cartella di pagamento non comportasse la “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie quinquennale secondo l’art.3 commi 9 e 10 della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale) ex art.2953 c.c stante l’applicabilità di tale ultima disposizione soltanto alle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto  definitivo, qualifica non rivestita dalla cartella di pagamento avente natura di atto amministrativo così come l’avviso di addebito INPS.

Proseguendo nel motivare il proprio decidere il Giudice adito evidenziava la decorrenza di un termine superiore a cinque anni tra la notifica di una parte delle cartelle (avvenuta tra il 21.3.2006 ed il 26.7.2010) e la notifica dell’intimazione di pagamento (del 26.10.2015) in assenza di atti interruttivi nel periodo intermedio con conseguente estinzione dei crediti sottesi all’opposta intimazione. Per le restanti cartelle il Giudice rilevava, inoltre, la mancata prova di regolare notifica da parte dell’Agente di Riscossione.

Alla luce di tutte le argomentazioni esposte e del condiviso orientamento giurisprudenziale, con la sentenza in commento la Dott.ssa Silvana Ferrentino accoglieva il ricorso e, per l’effetto, dichiarava l’insussistenza dei crediti sottesi all’impugnata intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione degli stessi.

Si tratta di una pronuncia in grado di confermare un assunto ormai consolidato in giurisprudenza   che, operando   in ottica cautelativa del contribuente, lo mette al riparo da richieste che spesso, sottoposte a una più accurata disamina da parte di professionisti del settore, si rivelano infondati tentativi di recuperare somme non più dovute per decorso del periodo di tempo oltre il quale il diritto non può più essere esercitato perché estinto ad ogni effetto.

Team Studio Legale Candini-Cortese: Dott. Mauro Candini, Avv. Stefania Cortese, dall’Avv. Debora Chironi e dalla Dott.ssa Mara Tutolo

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