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Tribunale

Estratti di ruolo annullati dal Giudice di Pace di Cosenza per decorso del termine quinquennale

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L’interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile (Art.28 L.689/81).

 

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Con atto di citazione in opposizione all’esecuzione il Sig. Ritacco Salvatore ha impugnato diversi estratti di ruolo per crediti presumibilmente vantati dalla Società Acque Potabili, dalla Prefettura di Cosenza, dalle Prefetture di Vibo, Bari e Cosenza contestando la somma complessiva di 3.461,84 Euro.

Il suddetto atto introduttivo ha dato il via alla causa iscritta al n.2223/2017 di R.G. che si è svolta dinanzi al Giudice di Pace di Cosenza nella persona della Dott.ssa Lina Mastrovito ed ha visto contrapporsi due opposte “fazioni”: da un lato il ricorrente, rappresentato e difeso dal Team Legale Candini – Cortese e dall’altro l’Agenzia delle Entrate e la Prefettura di Bari che hanno approntato una difesa volta a respingere le eccezioni (rivelatesi fondate) del ricorrente. La Prefettura di Cosenza e la Società Acque Potabili, invece, sono rimaste contumaci e il giudizio è stato celebrato in loro assenza.

Nello specifico il ricorrente, nell’atto introduttivo, ha eccepito la mancata notifica dei verbali e delle cartelle, nonché, l’intervenuta prescrizione della pretesa creditoria per decorso del termine quinquennale.

Dal canto suo, invece, la Prefettura di Bari ha prodotto copia del verbale notificato mentre l’Agente di Riscossione ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, producendo copia delle ricevute relative alla notifica delle cartelle esattoriali riportate negli estratti di ruolo.

La Dott.ssa Lina Mastrovito, in seguito ad un’approfondita analisi della documentazione prodotta in giudizio e delle reciproche contestazioni delle parti in causa, ha ritenuto fondata l’opposizione del Sig. Ritacco Salvatore pronunciandosi con la sentenza n.186/2018 e specificandone le motivazioni.

Infatti, come evidenziato dal Giudice di Pace adito, l’Agenzia delle Entrate ha fornito la prova documentale della notifica di diverse cartelle esattoriali avvenuta negli anni 2014, 2011 e 2010, mentre la Prefettura di Bari produceva copia del verbale elevato il 25 agosto 2008, contestato e non opposto,  cui faceva seguito la cartella esattoriale notificata il 7 dicembre 2010 e non impugnata. Alla luce della precisa analisi documentale svolta, la Dott.ssa Mastrovito ha evidenziato l’intervenuta prescrizione dei crediti oggetto dell’instaurato giudizio, essendo ampiamente decorso il termine quinquennale ex art.28 L.689/81. La norma, infatti, è chiara sul punto: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L’interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.”

Alla luce delle argomentazioni appena esposte, pertanto, la Dott.ssa Mastrovito ha annullato gli estratti di ruolo opposti dal Sig. Ritacco Salvatore per il tramite dello Studio Legale Candini-Cortese, ponendo le spese della procedura a carico del Concessionario che, pur avendo in carico i crediti in questione e non procedeva esecutivamente al recupero degli stessi nei termini di legge, perdendo così ogni legittimo diritto di pretesa.

Team Studio Legale Candini – Cortese: Dott. Mauro Candini, Avv. Stefania Cortese, Dott.ssa Mara Tutolo ed Avv. Debora Chironi

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