“L’Ente Comunale proprietario e, dunque, custode delle strade destinate al pubblico transito, è gravato da un quadro normativo complesso che impone allo stesso il compimento di atti plurimi ed eterogenei, sempre puntuali e definitivi, al fine di salvaguardare la sicurezza dell’utente della strada e la fluidità del traffico con la corretta e costante manutenzione delle strade pubbliche”.

Tale principio costituisce la colonna portante della sentenza n.161/2018 emessa dal Giudice di Pace di Cosenza in persona della Dott.ssa Angela Napolitano per mezzo della quale si è pronunciata sulla causa iscritta al n.3092/2016 R.G.A.C avente ad oggetto una richiesta di risarcimento danni formulata dal Sig. Chiappetta Fabio nei confronti del Comune di Rende.
Il Sig. Chiappetta Fabio era, suo malgrado, vittima di una spiacevole vicenda allorquando, in data 16.03.2016, percorrendo la strada di Via Atene (Rende) a bordo della propria autovettura, finiva in una profonda buca presente sul manto stradale e non adeguatamente segnalata, in ragione della quale il veicolo subiva ingenti danni. Alla luce del grave accaduto, il Sig. Chiappetta decideva di conferire mandato al team legale Candini- Cortese, composto dall’Avv. Stefania Cortese, dal Dott. Mauro Candini, dalla Dott.ssa Mara Tutolo e dall’Avv. Debora Chironi, al fine di instaurare un contraddittorio volto a tutelare i propri interessi e far valere le proprie ragioni.
L’Ente comunale, costituitosi in giudizio, si opponeva alla domanda di parte attrice asserendo la nullità dell’atto di citazione per violazione dell’art.163 c.p.c, attesa la presunta generica indicazione del punto in cui si verificava il sinistro, eccezione prontamente rigettata dalla Dott.ssa Napolitano che precisava come dinanzi al Giudice di Pace il contenuto dell’atto introduttivo sia disciplinato unicamente dall’art.318 c.p.c, circostanza in virtù della quale l’unica ipotesi di nullità dello stesso è data dall’impossibilità di instaurare il contraddittorio per mancata o incompleta esposizione dei fatti, invece correttamente enucleati nel caso di specie.
L’instaurato giudizio veniva qualificato come responsabilità civile della P.A per omessa o carente gestione delle pubbliche strade. L’art.16 lett b) L.2248/65 è chiaro sul punto: l’Amministrazione Comunale è titolare della proprietà pubblica sulle strade all’interno del centro abitato, comprese quelle pubbliche ed aperte al pubblico transito e, pertanto, tenuta alla corretta gestione e manutenzione delle stesse. La Dott.ssa Napolitano, nel motivare il proprio decidere, si è poi soffermata sulla sentenza n.156/1999 della Corte Costituzionale che ha affermato l’applicabilità dell’art.2051 c.c a casi analoghi a quello in commento afferenti la responsabilità della Pubblica Amministrazione. Ha poi proseguito specificando che l’obbligo di custodia della P.A deve essere esaminato alla luce di molteplici elementi quali le caratteristiche delle strade, i sistemi di assistenza e le dotazioni, gli strumenti che il progresso tecnologico di volta in volta appresta e che, in larga misura, condizionano le aspettative della generalità degli utenti, e ciò in conformità alla sentenza n.15383/06 della Suprema Corte di Cassazione.
Alla luce di tali considerazioni, anche nel caso in cui vi sia un’oggettiva impossibilità di custodia che rende inapplicabile l’art.2051 c.c., l’amministrazione pubblica risponderà in ogni caso secondo la regola generale di cui all’art.2043 c.c. e spetterà al danneggiato dare la prova dell’anomalia stradale da cui è scaturito il danno.
Per quanto concerne la vicenda in cui era coinvolto il Sig. Chiappetta Fabio, il Giudice di Pace adito accoglieva le richieste risarcitorie dello stesso, ritenendo sufficientemente provato il fatto dannoso ed il nesso eziologico tra la res ed il danno subito. L’Ente comunale, dal canto suo, contravvenendo all’onere probatorio incombente in virtù dell’art.2051 c.c, durante l’iter procedimentale, non forniva alcun elemento comprovante la possibilità che l’evento lesivo verificatosi potesse essere ricondotto nell’alveo del “caso fortuito , unica circostanza che avrebbe escluso l’inequivocabile responsabilità dell’Ente.
Alla luce della qualificazione dell’evento, delle risultanze dell’istruttoria e delle prove documentali, testimoniali e fotografiche prodotte da parte attrice, la Dott.ssa Napolitano ha condannato il convenuto Ente Comunale al pagamento in favore del Sig. Chiappetta Fabio della somma di Euro 1.032,00 oltre interessi dalla domanda al soddisfo e rivalutazione monetaria, nonché, al pagamento delle spese e competenze di giudizio in favore del procuratore distrattario.
La vicenda oggetto del giudizio in commento è l’emblema di una Pubblica Amministrazione che, pur incarnando gli interessi della collettività, è spesso carente sotto molteplici aspetti, venendo meno agli obblighi di cura e manutenzione delle strade di cui è titolare. Eppure una corretta e ragionata impostazione della difesa, la copiosa documentazione a sostegno delle richieste avanzate e la pronuncia equilibrata e conforme ai dettami della giustizia del Giudice di Pace di Cosenza hanno consentito una piena e completa tutela dei diritti del Sig. Chiappetta Fabio, soddisfatto nelle proprie fondate pretese risarcitorie.
Team Studio Legale Candini – Cortese: Dott. Mauro Candini, Avv. Stefania Cortese, Dott.ssa Mara Tutolo ed Avv. Debora Chironi
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