Con la sentenza n.417/18 del 17.3.18 il Giudice di Pace di Cosenza, nella persona della Dott.ssa Angela Napolitano, si è pronunciato favorevolmente sulla causa che ha visto lottare con tenacia due contrapposte “fazioni”: da un lato la Sig.ra Murano Rosalba, emblema del contribuente in lotta con le pressanti pretese del concessionario, dall’altro l’Agenzia delle Entrate Riscossione, le Prefetture di Matera e Crotone ed il Comune di Nova Siri quali Enti impositori.

La vexata quaestio sottesa al provvedimento decisionale riguardava l’opposizione ad estratti di ruolo di cartelle esattoriali proposta dalla Sig.ra Murano Rosalba per il tramite del proprio Team Legale di fiducia (lo Studio legale Candini-Cortese) e riferita ad asseriti mancati e pretesi pagamenti di contravvenzioni al Codice della Strada per l’importo complessivo di 1.857,78 Euro
Il team di professionisti di cui si avvaleva la Sig.ra Murano Rosalba (l’Avv. Stefania Cortese, il Dott. Mauro Candini, l’Avv. Debora Chironi e la Dott.ssa Mara Tutolo) previa approfondita analisi del caso, articolava una serie di eccezioni già nell’atto introduttivo del giudizio, evidenziando la mancata notifica delle cartelle esattoriali sottese ai singoli estratti di ruolo, la decadenza e prescrizione del credito, l’illegittima maggiorazione ex L.689/81 delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada e la carenza del requisito della certezza del credito in ragione dell’illegittima applicazione degli interessi passivi e sanzioni per violazione dell’art.24 della Costituzione. A fronte di tale studiata ed articolata linea difensiva l’Agente di Riscossione si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea mentre gli altri Enti convenuti venivano dichiarati contumaci.
Il Giudice Angela Napolitano, prima di addentrarsi nel cuore della motivazione posta a fondamento del proprio decidere, ha evidenziato l’infondatezza dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla difesa dell’ex Equitalia, sussistendo in capo a quest’ultima l’interesse al giudizio in ossequio all’art.100 del codice di rito, per poi qualificare nel merito l’azione portata alla sua attenzione come opposizione all’esecuzione ex art.615 c.p.c avverso gli estratti di ruolo in riferimento all’iscrizione del relativo carico esattoriale per come riferiti alle cartelle di pagamento. Sul punto la Dott.ssa Napolitano ha altresì rilevato l’ammissibilità dell’impugnativa proposta da parte attrice atteso che “il Giudice, indipendentemente dalla preventiva notificazione delle cartelle esattoriali, deve sottoporre al suo vaglio la fondatezza o meno della eccezione di prescrizione in parola” e ciò in adesione al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità estrinsecatosi nell’ordinanza n.10809 del 4.5.17, nella stessa direzione. Applicando il principio de quo al caso di specie ha poi statuito come, non essendo stata fornita valida e sufficiente prova dell’inizio di un’azione esecutiva nei confronti della contribuente e non essendovi, altresì, prova di alcun atto interruttivo ex lege, vista la natura del credito pregresso (sanzioni amministrative per violazione di norme del CDS relative alle annualità del 2006 e 2008), fosse da considerarsi prescritto per decorso del termine quinquennale. Inoltre la Dott.ssa Napolitano ha ulteriormente specificato la propria posizione sulla vicenda facendo riferimento alla circostanza che le cartelle esattoriali risultavano essere state notificate all’istante in data 13.11.2009,30.08.2007 e 27.12.2007, che gli estratti di ruolo erano tutti datati 11.11.2016 e che non era stata fornita alcuna prova che l’Agente di Riscossione avesse attivato le procedure esecutive previste ex lege in seguito all’iscrizione del carico esattoriale da parte degli Enti impositori dopo l’apposizione del c.d. “visto esecutivo”.
Alla luce delle suesposte motivazioni il Giudice adito ha stabilito che le spese del giudizio sotteso alla sentenza de qua fossero poste interamente a carico della società di riscossione quale “unico soggetto responsabile ex lege dopo l’apposizione del visto esecutivo a seguito della richiesta del carico esattoriale da parte degli enti impositori”. Ebbene dopo una serie di battaglie a suon di eccezioni, produzione documentale e reciproche contestazioni, la “guerra” tra le sopra denominate fazioni si è conclusa con la “vittoria” della parte attrice che si è espressa chiaramente nelle conclusioni della sentenza in commento in cui, previa qualificazione dell’azione de quo quale opposizione all’esecuzione ex art.615 c.p.c, il Giudice di Pace ha dichiarato non dovute dall’opponente le somme pretese negli atti impugnati per intervenuta prescrizione.
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