“L’estratto di ruolo costituisce idonea prova dell’entità della natura del credito portato alla cartella esattoriale ivi indicata, anche ai fini della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato, e quindi della verifica della giurisdizione del giudice adito”.

Con la sentenza n. 435/18, emessa il 30.03.18 e depositata in cancelleria il 30.03.18, l’Ufficio del Giudice di Pace di Cosenza ha ritenuto meritevole di accoglimento l’atto di citazione in opposizione ad estratti di ruolo regolarmente depositato in cancelleria dal Sig. R.P. attraverso i suoi legali di fiducia, l’Avv. Stefania Cortese, il Dott. Mauro Candini, l’Avv. Debora Chironi e la Dott.ssa Mara Tutolo, tutti del foro di Cosenza. Il giudizio veniva instaurato al fine di sentir dichiarare l’annullamento dell’estratto di ruolo allo stesso intestato per mancata notifica del verbale prodromico e delle relative cartelle di pagamento per contravvenzioni al Codice della Strada dell’importo complessivo di 1.036,10 Euro.
Il procedimento si svolgeva in contumacia di tutte le parti convenute, ovvero l’Agenzia delle Entrate Riscossione, la Prefettura di Cosenza e la Prefettura di Catanzaro, circostanza in virtù della quale, all’udienza del 14.2.18, all’esito delle contestazioni mosse dalla difesa di parte attrice, il Giudice tratteneva la causa a sentenza.
Nel provvedimento descritto in premessa il Dott. Francesco Tocci, dinanzi al quale si celebrava il procedimento de quo, ha dapprima rilevato l’ammissibilità dell’impugnazione della cartella (e/o del ruolo) non validamente notificata e di cui il contribuente venga a conoscenza in virtù dell’estratto di ruolo rilasciato su propria richiesta al concessionario, richiamando un consolidato orientamento degli Ermellini nella stessa direzione (Cass.Civ.Sez.Unite 19704/15).
Sul punto il Dott. Tocci ha altresì precisato la validità dell’estratto di ruolo ai fini probatori, trattandosi di fedele riproduzione degli elementi essenziali della cartella esattoriale e consentendo di identificare la natura del credito anche ai fini della verifica della natura tributaria o meno dello stesso.
Alla luce delle suddette argomentazioni il Giudice adito ha dichiarato l’opposizione del Sig. R.P. fondata per mancata prova da parte della Società di Riscossione della regolare notifica delle cartelle esattoriali, nonché, di atti interruttivi della prescrizione quinquennale, applicabile al caso di specie trattandosi di sanzioni amministrative riguardanti violazioni del Codice della Strada.
Il giudizio sotteso alla sentenza de qua si è pertanto concluso con l’annullamento della riscossione della somma riportata dall’impugnato estratto di ruolo allegato da parte attrice e riferito agli Enti Impositori Prefettura di Cosenza e di Catanzaro e con la condanna del concessionario al pagamento delle spese e competenze del procedimento. Si tratta di una pronuncia accolta con grande sollievo dal contribuente, frutto dell’ineccepibile giudicato dell’Ufficio del Giudice di Pace di Cosenza e della vincente linea difensiva del Team di professionisti incaricato, tradottasi nella soccombenza dell’ormai Ex Equitalia, messa alle strette da argomentazioni inopponibili perché valide e fondate.
Team Studio Legale Candini – Cortese: Dott. Mauro Candini, Avv. Stefania Cortese, Dott.ssa Mara Tutolo ed Avv. Debora Chironi
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