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Ex Equitalia: nessun atto interruttivo? La pretesa creditoria si estingue

Con la sentenza n.683/18 del 26.05.2018 il Giudice di Pace di Cosenza, nella persona della Dott.ssa Angela Napolitano, si è pronunciato favorevolmente sul ricorso introdotto dal Sig. Pepe Ettore, rappresentato e difeso dal Team Legale Candini – Cortese e dall’Avv. Peppino Russo, avente ad oggetto l’opposizione ad un estratto di ruolo datato 26.10.2017 e relativo al carico esattoriale iscritto dall’Agente di Riscossione per violazioni al Codice della Strada risalenti all’annualità del 2010.

Lettera di Equitalia

Nell’instaurato giudizio, che si svolgeva dinanzi all’attento Giudice di Pace Angela Napolitano, l’Agenzia Entrate Riscossione veniva dichiarata contumace in virtù di mancata costituzione mentre il Comune di Cosenza resisteva alla domanda, chiedendone il rigetto. La Dott.ssa Napolitano, pronunciandosi con la sentenza in commento, prima di addentrarsi nel merito della vicenda, osservava come l’azione instaurata dovesse qualificarsi come opposizione all’esecuzione ex art.615 c.p.c avverso l’atto di estratto di ruolo di iscrizione del carico esattoriale.

Passando al merito il Giudice osservava come dall’esame dell’estratto di ruolo impugnato emergeva che la notifica della cartella sarebbe avvenuto il 15.11.2012 con apposizione del visto esecutivo in data 11.09.12. Sul punto, proseguiva in sentenza, non poteva tuttavia ritenersi raggiunta la prova dell’avvenuta notifica della cartella esattoriale indicata nell’estratto di ruolo, stante la mancata costituzione dell’agente di riscossione che nulla allegava in merito con la diretta conseguenza che non si poteva ritenere per certo che la notifica della cartella fosse effettivamente avvenuta il 15.11.2012. A conferma della propria statuizione la Dott.ssa Napolitano dichiarava, inoltre, di aderire alla prevalente giurisprudenza di merito secondo la quale l’estratto di ruolo diventa atto impugnabile ogni qualvolta la società di riscossione su cui grava l’onere probatorio non fornisce prova della preventiva notifica della cartella indicata nell’estratto di ruolo.

Alla luce di tale premessa, trattandosi di violazioni del Codice della strada riferite al 2010 e stante l’assenza di atti interruttivi, la pretesa creditoria veniva dichiarata prescritta, non essendo stata fornita alcuna prova dell’avvenuta notifica della cartella nella data indicata nell’estratto di ruolo. Alla luce delle suesposte considerazioni e dell’analisi eseguita, la Dott.ssa Napolitano dichiarava fondata l’eccezione di intervenuta prescrizione del vantato diritto di credito esperita da parte attrice e non più pretendibile la pretesa creditoria per l’importo di Euro 150,80. In ordine alle spese di causa le stesse venivano assoggettate alla regola della soccombenza e, pertanto, poste in solido a carico dell’Agente di Riscossione e dell’Ente impositore. Statuizione, quest’ultima, supportata dalla costante giurisprudenza di merito e legittimità, pure citata dal Giudice adito, in virtù della quale è legittima la condanna solidale alle spese di giudizio dell’Ente e del Concessionario della riscossione perché “se è vero che l’esattore agisce su richiesta dell’ente apponendo il c.d. visto esecutivo e l’Ente affida all’esattore il recupero del proprio credito attraverso l’iscrizione a ruolo delle relative somme, è anche vero che tali circostanze rilevano solo nei rapporti interni mentre rispetto all’opponente vige il principio della causalità che giustifica la condanna in solido”.

Nella parte finale della sentenza in commento, all’esito della ricostruzione fattuale e giuridica della vicenda, pertanto, il Giudice di Pace di Cosenza, previa qualificazione dell’azione quale opposizione all’esecuzione ex art.615 cpc, dichiarava non dovute le somme pretese nell’atto impugnato per intervenuta prescrizione e condannava entrambi i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese e competenze del giudizio. Una gradita vittoria per il contribuente e i difensori, ma soprattutto

Il giudizio si è quindi concluso con la vittoria del contribuente e l’operatività dell’istituto della prescrizione, un duro colpo per l’Agente di Riscossione, condannato al pagamento delle spese e non in grado di fornire la prova delle asserite regolari notifiche.

Taem Studio legale Candini – Cortese: Dott. Mauro Candini, Avv. Stefania Cortese, Dott.ssa Mara Tutolo ed Avv. Debora Chironi

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