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Cartella Ex Equitalia

Manca la prova della notifica della cartella? Il credito non è dovuto

È del 7 giugno la recentissima sentenza n. 691/2018 depositata dalla Dott.ssa Lina Mastrovito, Giudice di Pace di Cosenza, all’esito della causa iscritta al R.G.A.CA 912/2018. Il giudizio sotteso alla pronuncia in questione veniva instaurato dalla Sig.ra Karaj Hazbi, rappresentata e difesa dal Team Legale Candini Cortese, composto dall’ dall’Avv. Stefania Cortese, dal Dott. Mauro Candini, dalla Dott.ssa Mara Tutolo e dall’Avv. Debora Chironi mediante atto di citazione ai sensi dell’art.615 c.p.c.

Legge
In tribunale

Con il suddetto atto introduttivo la difesa della parte attrice proponeva formale opposizione avverso un’intimazione di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate Riscossione per mezzo della quale veniva richiesto il pagamento dell’importo di Euro 530,47 per violazioni al Codice della Strada. La principale motivazione posta a fondamento dell’atto di citazione era l’assenza di notifica della cartella di pagamento e dei verbali di accertamento con conseguente prescrizione dei crediti (relativi all’annualità del 2012) per decorso del termine quinquennale. Gli Enti convenuti ovvero la Prefettura di Cosenza e l’Agenzia Entrate Riscossione non si costituivano, restando contumaci e, all’udienza del 10.04.2018 il Giudice Dott.ssa Lina Mastrovito tratteneva la causa a sentenza.

All’esito di un’approfondita disamina degli incartamenti processuali e delle eccezioni formulate da parte attrice, il Giudice dinanzi al quale veniva celebrato il giudizio, previa qualificazione della domanda come accertamento negativo del credito, dichiarava l’opposizione fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.

Entrambe le Amministrazioni infatti, pur regolarmente citate in giudizio, non fornivano prova della regolare notifica né dei verbali di accertamento né della cartella esattoriale prodromici. Ebbene, come osservato irreprensibilmente dalla Dott.ssa Lina Mastrovito, trattandosi di infrazioni relative al 2012 e non essendo stata fornita alcuna prova in tal senso, nel caso di specie deve ritenersi che nulla sia stato notificato alla parte attrice antecedentemente all’opposta intimazione, circostanza in virtù della quale, in ossequio all’art.28 della L.689/81, il credito riportato nella stessa deve essere qualificato come inesistente ed inesigibile per l’intervenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione.

Premesso quanto sopra il Giudice di Pace di Cosenza stabiliva che le spese seguissero il criterio della soccombenza e, pertanto, venivano solidalmente poste a carico degli enti convenuti.

Una gradita vittoria per il contribuente, finalmente libero dal giogo dell’instancabile concessionario, costretto ad indietreggiare dinanzi a contestazioni frutto di un accurato studio di ogni profilo tecnico/giuridico degli istituti sottesi alla vicenda. Taem Studio legale Candini – Cortese: Dott. Mauro Candini, Avv. Stefania Cortese, Dott.ssa Mara Tutolo ed Avv. Debora Chironi.

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