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Tribunale

Il termine breve di prescrizione si applica alle contravvenzioni al codice stradale

Ciò è quanto sancito recentemente dal Giudice di Pace di Acri Avv. Rosaria Alba Galasso che con la sentenza n.49/18 depositata in cancelleria il 14.05.18, ha dichiarato meritevole di accoglimento l’atto di citazione in opposizione ex art.615 cpc presentato dalla società F.P attraverso il suo Team Legale di fiducia, composto dall’l’Avv. Stefania Cortese, dal Dott. Mauro Candini, dalla Dott.ssa Mara Tutolo e dall’Avv. Chironi Debora avverso molteplici cartelle esattoriali dall’importo complessivo di 3.269,79 Euro.

Legge
In tribunale

Lo studio legale Candini-Cortese ha prontamente eccepito la nullità delle cartelle impugnate in ragione della mancata notificazione con conseguente carenza del requisito della certezza del credito, oltre che l’intervenuta prescrizione delle somme richieste per decorso del termine quinquennale. Il Concessionario, d’altro canto, rimaneva contumace non costituendosi in giudizio così come gli altri Enti convenuti, ovvero il Comune di Nova Siri, il Comune di Catanzaro, il Comune di Cosenza e la Prefettura di Cosenza. Si costituiva invece il Comune di Isola Capo Rizzuto eccependo la carenza di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice in virtù dell’asserita regolarità della notifica. La Prefettura di Parma, invece, costituitasi in giudizio eccepiva la regolarità della notifica del presunto verbale chiedendo il rigetto del ricorso.

All’udienza del 16 ottobre 2017 la difesa di parte attrice, nel riportarsi alle eccezioni esposte negli atti introduttivi insisteva nell’accoglimento delle stesse e il Giudice di Pace adito tratteneva la causa a sentenza concedendo termine di trenta giorni per il deposito di note conclusive.

Con la pronuncia n.49/2018 in commento il Giudice Avv. Rosaria Alba Galasso riteneva l’opposizione meritevole di accoglimento esponendo le motivazioni poste a fondamento del proprio decidere. In particolare il Giudice evidenziava come il credito azionato nell’impugnato ruolo dovesse ritenersi ampiamente prescritto per decorso del termine quinquennale, trattandosi di violazioni al codice della strada relative alle annualità del 2002,2006,2008,2009 e 2010. Inoltre argomentava l’applicabilità del termine breve di prescrizione al caso sottoposto alla Sua attenzione facendo riferimento all’art.2948 comma 4 c.p.c che prevede il termine di prescrizione breve da applicare “agli interessi [1282] e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi [960]”. Il convincimento del Giudice, certamente favorevole per il contribuente, era determinato (come dallo stesso enucleato in sentenza) dalla circostanza che degli enti convenuti, né quelli rimasti contumaci né quelli costituitisi regolarmente in giudizio, avessero dato prova dell’effettiva notifica delle cartelle poste a fondamento del credito.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte il Giudice di Pace di Acri in persona dell’Avv. Rosaria Alba Galasso ha accolto il ricorso della società F.P. ed annullato le cartelle esattoriali opposte condannando l’Agente di Riscossione al pagamento delle spese di lite. L’ennesimo colpo inferto al concessionario che, nel caso di specie, non ha ritenuto di doversi costituire per approntare una strategia difensiva adeguata, rimanendo così soccombente a fronte dell’operatività dell’istituto della prescrizione volto a garantire e tutelare gli interessi del contribuente.

Team Studio Legale Candini – Cortese: Dott. Mauro Candini, Avv. Stefania Cortese, Dott.ssa Mara Tutolo ed Avv. Debora Chironi.

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