Questo il principio sancito dalla prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità e condiviso dal Giudice di Pace di Cosenza con la sentenza n.1577/2018 dello scorso 15 ottobre a firma del Giudice Paola Lanzilotti.

Con l’atto introduttivo sotteso alla pronuncia in questione il sig. Lirangi Mario conveniva in giudizio l’Ex Equitalia, la Prefettura di Cosenza ed il Comune di San Marco Argentano al fine di sentir dichiarare l’annullamento di tre estratti di ruolo riferiti a varie cartelle in virtù della mancata notifica dei verbali e delle cartelle stesse, nonché, dell’illegittimità delle maggiorazioni adottate e dell’intervenuta prescrizione del credito per decorrenza del termine quinquennale in assenza di atti interruttivi. La pretesa creditoria in questione, iscritta a ruolo a carico del contribuente, era relativa a presunte contravvenzioni al Codice della Strada cristallizzate in cartelle esattoriali dell’Agente di Riscossione e, per far fronte alla stessa, il Sig. Lirangi affidava la propria difesa al Team legale Candini-Cortese, specializzato in ambito tributario e civile e costituito dall’Avv. Stefania Cortese, dal Dott. Mauro Candini, dall’Avv. Debora Chironi e dalla Dott.ssa Mara Tutolo.
Tra i motivi fondamentali dell’instaurato giudizio parte attrice eccepiva l’intervenuta prescrizione del diritto di credito, l’illegittimità delle maggiorazioni pretese e l’incertezza sul tasso d’interesse applicato con conseguente annullamento degli estratti di ruolo e dei provvedimenti prodromici e condanna dei convenuti in solido al pagamento delle spese di lite.
La Dott.ssa Lanzillotti evidenziava preliminarmente l’ammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo in ordine alla valutazione delle pretese creditorie in ossequio alla prevalente giurisprudenza di merito e legittimità secondo la quale ai sensi dell’art.19 del Decreto legislativo 546/1992 è impugnabile sia la cartella che il ruolo che non è altro che la riproduzione di una parte del ruolo.
Il Giudice adito ha poi proseguito asserendo la fondatezza della doglianza relativa alla mancata notifica delle cartelle atteso che l’Agenzia Entrate Riscossione, ente concessionario deputato alla Riscossione del credito vantato dalla Prefettura di Cosenza e dal Comune di San Marco Argentano, non costituendosi in giudizio, non aveva fornito prova della fondatezza dell’iscrizione a ruolo della somma richiesta e, pertanto, dell’esistenza del debito in capo alla parte attrice.
Poste le suddette premesse il Giudice dinanzi al quale si celebrava il procedimento evidenziava come considerato che le cartelle non risultavano notificate né risultavano comunicati atti interruttivi della prescrizione, essendo i verbali relativi agli anni 2002,2010 e 2011, l’eccezione di prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale era da ritenere fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento in ossequio al diktat dell’art.2945 c.c. ed essendo applicabile al caso di specie il termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa l’infrazione, trovando applicazione
Alla luce di tutte le argomentazioni esposte e del condiviso orientamento giurisprudenziale, con la sentenza in commento la Dott.ssa Lanzillotti, definitivamente pronunciando sull’opposizione proposta dal Sig. Lirangi Mario contro l’Agenzia Entrate Riscossione accoglieva la domanda della stessa perché fondata dichiarando non dovute le somme di Euro 102,20, Euro 58,53 ed Euro 113,65 indicate negli estratti di ruolo impugnati e riferiti alle cartelle esattoriali emesse dall’Agente di Riscossione in favore del Comune di San Marco Argentano e della Prefettura di Cosenza per intervenuta prescrizione del credito e condannando il concessionario al pagamento delle spese processuali.
Si tratta di una pronuncia posta a conferma di un assunto ormai consolidato in giurisprudenza che, operando in ottica cautelativa del contribuente, lo mette al riparo da richieste che spesso, sottoposte a una più accurata disamina da parte di professionisti del settore, si rivelano infondati tentativi di recuperare somme non più dovute per decorso del periodo di tempo oltre il quale il diritto non può più essere esercitato perché estinto ad ogni effetto.
Team Studio Legale Candini – Cortese: Dott. Mauro Candini, Avv. Stefania Cortese, Dott.ssa Mara Tutolo ed Avv. Debora Chironi
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