“Il diritto della P.A di ottenere il corrispettivo in dipendenza dell’utilizzazione di acqua pubblica è soggetto alla prescrizione quinquennale prevista dall’art.2948 c.c applicabile a detti canoni in quanto prestazioni periodiche che, pur essendo tra loro autonome, si ricollegano ad un’unica causa debendi a carattere continuativo” (Cass.Civ.5948/81-Cass Civ.422/80 e altre)

Questo il corollario su cui è incentrata la sentenza n. 665/2018, emessa dal Giudice di Pace di Cosenza nella persona della Dott.ssa Lucia Panzera in data 10 marzo 2018, con cui la stessa si è pronunciata favorevolmente sull’atto di citazione proposto dalla Sig.ra C.R, rappresentata e difesa dal Team Legale Candini – Cortese, composto dall’Avv. Stefania Cortese, dal Dott. Mauro Candini, dall’Avv. Debora Chironi e dalla Dott.ssa Mara Tutolo.
L’atto introduttivo del giudizio, avente ad oggetto l’opposizione ad estratto di ruolo rappresentante la cartella esattoriale n. 03420100060718787000 per una somma complessiva di € 166,92, era originato dal presunto mancato pagamento della tariffa del servizio idrico per l’anno 2009.
La contribuente, venuta a conoscenza della suddetta pretesa creditoria a seguito di una sua richiesta, conveniva in giudizio la Società Acque Potabili e l’Agenzia Entrate Riscossione al fine di sentir dichiarare la prescrizione del credito presumibilmente vantato dal Concessionario.
Il giudizio si svolgeva in contumacia della Società Acque Potabili mentre vedeva la costituzione dell’Agenzia Entrate Riscossione che si opponeva alle richieste di parte attrice ed eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva. La Dott.ssa Panzera, chiamata a pronunciarsi sulla predetta argomentazione difensiva, ne dichiarava l’infondatezza precisando come il Concessionario avesse realizzato l’attività necessaria ad azionare la pretesa relativa al credito in contestazione, “dando impulso alla procedura prevista dalla legge”.
Il Giudice adito, all’esito di un approfondita disamina delle argomentazioni difensive prospettate dalle parti in causa, accoglieva l’opposizione della Sig.ra C.R motivando in modo preciso e puntuale il proprio provvedimento ed evidenziando come la fattispecie in questione riguardasse la corresponsione di una prestazione continuativa, quale la fornitura di acqua potabile in virtù di un contratto con il quale “una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, in favore dell’altra, prestazioni continuative e periodiche di cose”.
A sostegno del proprio decidere, inoltre, la Dott.ssa Panzera si conformava alla maggioritaria giurisprudenza di legittimità e, in particolare, alla pronuncia n.3822/80 in virtù della quale i canoni da pagare alla pubblica amministrazione per l’utenza di acque pubbliche sono da considerare quali prestazioni periodiche.
Sul punto richiamava, altresì, le pronunce della Suprema Corte di Cassazione n. 5948/81e n.422/80 in virtù delle quali: “Il diritto della P.A di ottenere il corrispettivo in dipendenza dell’utilizzazione di acqua pubblica è soggetto alla prescrizione quinquennale prevista dall’art.2948 c.c applicabile a detti canoni in quanto prestazioni periodiche che, pur essendo tra loro autonome, si ricollegano ad un’unica causa debendi a carattere continuativo” (Cass.Civ.5948/81-Cass Civ.422/80 e altre).
Alla luce delle copiose argomentazioni esposte, la Dott.ssa Panzera evidenziava come, nel caso sottoposto alla sua attenzione, il diritto di pagamento dei canoni di acqua potabile per l’anno 2009 dovesse ritenersi prescritto in assenza di atti interruttivi tra la data di notifica della cartella (del 16.06.2011) e la richiesta dell’estratto di ruolo (avvenuta il 26.10.2017), circostanza in virtù della quale annullava l’opposta cartella esattoriale ed il relativo estratto di ruolo, condannando l’Ente Impositore al pagamento delle spese processuali.
Si tratta di una pronuncia che ha consacrato come vincente la strategia difensiva adottata dal Team Legale Candini-Cortese, notoriamente in prima linea nella “lotta” ad armi pari contro il Concessionario, messo alle strette dall’incontestabile efficacia di un istituto, quello della prescrizione, volto a tutelare gli interessi e i diritti dei cittadini.
Team Studio Legale Candini – Cortese: Dott. Mauro Candini, Avv. Stefania Cortese, Dott.ssa Mara Tutolo ed Avv. Debora Chironi
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