“L’INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati, incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l’anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in precedenza”.

Ciò è quanto sancito dall’art.13 della legge 412/1991, disposizione posta a fondamento della sentenza n.2177/2014 con cui il Giudice del Lavoro Giuseppina Bonofiglio ha accolto il ricorso presentato dal Sig. Cortese Giuseppe, rappresentato e difeso dal proprio team legale di fiducia, composto dall’Avv. Stefania Cortese, dal Dott. Mauro Candini, dalla Dott.ssa Mara Tutolo e dall’Avv. Debora Chironi.
Il Sig. Cortese Giuseppe, titolare di tre trattamenti previdenziali, ricorreva dinanzi al Tribunale Civile di Cosenza al fine di ottenere la declaratoria di irripetibilità della somma di Euro 11.304,39, trattenuta dall’Inps sulla pensione dello stesso perché ritenuta “indebita”.
Il ricorrente, infatti, era stato informato dall’Istituto in questione che, a seguito di un ricalcolo effettuato in base alle dichiarazioni dei redditi presentate, era emerso un indebito di 11.304,39 Euro relativo alle annualità del 2007-2008 e 2009 per il recupero del quale veniva disposta la compensazione con le prestazioni previdenziali in godimento secondo un piano di rientro in 30 rate a partire da giugno 2009.
Durante l’iter processuale il Team Legale Candini Cortese, specializzato in materia tributaria e previdenziale, ha prospettato al Giudice l’illegittimità del modus operandi dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale al quale ha ritenuto riconducibile in via esclusiva l’errore sulla somma, stante l’insussistenza di dolo in capo al ricorrente e il decorso del termine consentito per il recupero delle somme erogate in eccesso.
La tesi difensiva prospettata dal Team Legale incaricato si è incentrata sul presupposto che, essendo il Sig. Cortese Giuseppe titolare di più pensioni, l’Inps aveva cognizione mensile del suo reddito, con la conseguenza che, adoperando la necessaria diligenza e correttezza, l’Ente in questione avrebbe evitato non solo l’errore nell’erogazione della somma, ma anche nella valutazione e sovrapposizione delle annualità soggette a ricalcolo.
La Dott.ssa Bonofiglio, nell’accogliere il petitum del ricorrente, ha fornito ampia spiegazione dei motivi del suo decidere, esaminando le principali fattispecie normative applicabili al caso concreto e la dinamica caratterizzante la vicenda.
In questa direzione ha evidenziato come la seconda parte del succitato art.13 consenta il recupero delle somme nel caso in cui l’indebito pagamento sia stato determinato dalla “omessa o incompleta segnalazione da parte dell’interessato di fatti che incidono sul diritto o la misura della pensione goduta, non conosciuti dall’Istituto”.
Invero, come da ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, le somme indebitamente ed erroneamente corrisposte per ragioni inerenti alla situazione reddituale del pensionato sono sempre irripetibili ad eccezione dell’ipotesi in cui lo stesso abbia omesso di comunicare dolosamente eventuali variazioni.
Tale ultima circostanza è stata giudicata insussistente nel caso di specie, essendo i dati reddituali riferiti agli anni di imposta 2006, 2007 e 2008 oggetto del contendere, costituiti da prestazioni pensionistiche già perfettamente note all’Istituto, unico Ente Erogatore.
Alla luce delle argomentazioni su esposte il giudizio si è concluso con la condanna dell’Inps alla restituzione della complessiva somma di Euro 11.304,39, indebitamente trattenuta, e al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 1.800,00.
Si tratta di una pronuncia che, operando in ottica cautelativa del pensionato, ne ha pienamente riconosciuto i diritti, mettendolo al riparo da una pretesa che, sottoposta a più accurata disamina da parte di professionisti del settore, si è rivelata un “maldestro” ed infondato tentativo di recuperare una somma non più dovuta in ragione di argomentazioni normativamente documentabili, peraltro condivise dall’Autorità giudiziaria.
Team Studio legale Candini – Cortese : Dott. Mauro Candini, Avv. Stefania Cortese, Dott.ssa Mara Tutolo ed Avv. Debora Chironi
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