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Intimazione di pagamento inesigibile in caso di decorrenza dei termini di prescrizione

Ciò è quanto asserito dal Giudice di Pace di Cosenza in persona della Dott.ssa Paola Lanzillotti nella sentenza n.1321/2018 con la quale si è pronunciata sulla causa iscritta al n.154/2018 R.G.A.C. introdotta dal Sig. Pingitore Fabrizio che ha affidato la propria difesa al Team Legale Candini-Cortese composto dall’Avv. Stefania Cortese, dal Dott. Mauro Candini, dalla Dott.ssa Mara Tutolo e dall’Avv. Debora Chironi, specializzato in ambito civile e tributario.

Cartella Ex Equitalia
Cartella Ex Equitalia

Il giudizio instaurato aveva ad oggetto l’opposizione avverso l’intimazione di pagamento n.034201790004858208/000 afferente a sanzioni amministrative comminate per violazioni al Codice della Strada.

Nell’atto introduttivo e nel corso del giudizio il Team Legale rappresentante il contribuente eccepiva la prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale, l’illegittima applicazione di interessi passivi e sanzioni e la mancata notifica della cartella e del verbale. Dal canto suo l’Agente di Riscossione non si costituiva in giudizio restando contumace e non fornendo alcuna prova della regolarità della contestazione dell’atto di esazione e, pertanto, della fondatezza dell’iscrizione a ruolo della somma richiesta e dell’effettiva esistenza del debito.

Svolte tali precisazioni preliminari la Dott.ssa Lanzillotti si è poi addentrata nel merito della vicenda pronunciandosi sulle eccezioni svolte dalla difesa del contribuente ed evidenziando la fondatezza della richiesta di intervenuta prescrizione avanzata nel 2018 per un verbale risalente al 2008, essendo “trascorso interamente il tempo previsto dalla legge per pretendere le somme (art.2945 c.c)”.

Il Giudice di Pace ha poi sviluppato ulteriormente la parte motiva della sentenza in questione precisando di non condividere l’orientamento a norma del quale la prescrizione, notificata la cartella, maturerebbe con il decorso di dieci anni. A sostegno di tale asserzione ha richiamato la giurisprudenza di merito del Tribunale di Cosenza (sent.n.1754/2010) in virtù della quale la consacrazione del diritto in titolo esecutivo con la formazione e trasmissione del ruolo al concessionario non è idonea ad incidere sulla natura del diritto azionato e sull’individuazione del termine di prescrizione applicabile in difetto di espressa e contraria disposizione di legge, orientamento accolto, altresì, dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sent.23397/16) che ha definitivamente sancito che le pretese della Pubblica Amministrazione si prescrivono nel termine “breve” di cinque anni tranne il caso in cui la sussistenza del credito sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o tramite decreto ingiuntivo.

Alla luce delle argomentazioni logico-giuridiche poste a fondamento della sentenza in commento, il Giudice di Pace di Cosenza ha accolto l’opposizione, dichiarando l’inesigibilità dell’intimazione di pagamento impugnata ed annullando la cartella sottese alla stessa per intervenuta prescrizione dei crediti. Il tutto con condanna dell’ormai ex Equitalia al pagamento delle spese processuali.

Si tratta di una pronuncia che entra nel vivo delle pretese dell’Agente di Riscossione, costantemente a “caccia” di crediti da soddisfare, mettendone in risalto alcuni tra i più “macroscopici” errori ed incongruenze che, tuttavia, sottoposti all’occhio attento del Team di professionisti incaricato e del Giudice dinanzi al quale si è celebrato il giudizio, hanno visto trionfare gli interessi del cittadino, libero dal giogo di crediti ormai estinti.

Team Studio Legale Candini – Cortese: Dott. Mauro Candini, Avv. Stefania Cortese, Dott.ssa Mara Tutolo ed Avv. Debora Chironi.

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