È del 30 gennaio 2018 la sentenza n. 136/2018 attraverso la quale l’Ufficio del Giudice di Pace di Cosenza in persona del Dott. Francesco Tocci si è pronunciato su un tema attualissimo, ritenendo meritevole di accoglimento l’opposizione ad intimazione di pagamento predisposta dal Sig. Marra Giuseppe attraverso il suo team legale di fiducia, composto dall’ Avv. Stefania Cortese, dal Dott. Mauro Candini, dalla Dott.ssa Mara Tutolo e dall’Avv. Debora Chironi, tutti del foro di Cosenza, i quali hanno messo a punto una strategia difensiva vincente, atta a far valere pienamente i diritti del proprio assistito.

Il giudizio sotteso alla pronuncia in commento veniva instaurato con atto di citazione regolarmente depositato in cancelleria il 20.09.2017 al fine di sentir dichiarare l’annullamento dell’ingiunzione di pagamento in questione, afferente sanzioni per violazioni al Codice della Strada per un importo complessivo pari ad Euro 690,74. Tra le motivazioni poste a fondamento del proprio atto introduttivo il ricorrente eccepiva la nullità dell’ingiunzione di pagamento per assenza di notifica delle cartelle sottese alla stessa e per intervenuta prescrizione del credito.
Durante l’iter procedimentale né la Prefettura di Cosenza, Ente Impositore delle cartelle in questione, né l’Agenzia delle Entrate Riscossione si costituivano in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia. Nella sentenza in questione, che ha confermato la fondatezza delle motivazioni esposte nell’atto introduttivo dal ricorrente, il Dott. Tocci ha specificato come la propria decisione fosse “corroborata dalla mancata prova della notifica delle cartelle esattoriali nelle quali è stato indicato il credito dell’Ente Impositore”.
Invero l’ormai ex Equitalia, non costituendosi in giudizio, non ha fornito alcuna prova dell’avvenuta notifica delle cartelle esattoriali, così corroborando l’assunto sostenuto dalla difesa del Sig. Marra Giuseppe. Alla luce di tali argomentazioni il Giudice di Pace di Cosenza, definitivamente pronunciandosi sulla causa civile in commento, ha accolto l’opposizione proposta dal Sig. Marra Giuseppe annullando le cartelle esattoriali per assenza di prova della notificazione delle stesse e ha condannato il Concessionario al pagamento delle spese e competenze dell’instaurato procedimento.
Il giudizio si è quindi concluso con la vittoria del contribuente, finalmente sollevato dall’onere di pagamento di presunti debiti, asseriti e mai provati.
Team Studio Legale Candini – Cortese: Dott. Mauro Candini, Avv. Stefania Cortese, Dott.ssa Mara Tutolo edAvv. Debora Chironi.
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