Il principio appena evidenziato costituisce il “perno” su cui si fonda la sentenza n.814/18 a firma della Dott.ssa Paola Lanzillotti, Giudice di Pace di Cosenza, emessa all’esito del giudizio instaurato dal Sig. Coscarella A. al fine di sentir dichiarare l’annullamento di due estratti di ruolo per la mancata notifica degli atti presupposti, la non dovutezza delle somme e l’intervenuta prescrizione del credito. Parti convenute dell’instaurato procedimento erano il Comune di Cosenza e l’Agenzia Entrate Riscossione: quest’ultima rimaneva contumace mentre l’Ente Comunale chiedeva il rigetto della domanda e la dichiarazione di cessazione della materia del contendere per una specifica cartella riferita a consumi idrici.

Il contribuente affidava la propria difesa al Team Legale Candini-Cortese, specializzato in ambito civile e tributaristico e composto dall’Avv. Stefania Cortese, dal Dott. Mauro Candini, dall’Avv. Debora Chironi e dalla Dott.ssa Mara Tutolo che si attivava tempestivamente per elaborare una strategia difensiva “vincente” in virtù della documentazione.
La Dott.ssa Lanzillotti, prima di entrare nel merito della vicenda, precisava l’ammissibilità dell’opposizione proposta ben potendo costituire oggetto di disamina l’estratto di ruolo limitatamente ai fini propri del giudizio promosso e in particolare la valutazione delle pretese creditorie. Sul punto, inoltre, a sostegno della propria asserzione, richiamava un recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Cass.724/2010) al quale riteneva di poter aderire in ossequio al quale “L’art.19 D.lgs. 546/1992 prevede l’impugnazione sia della cartella che del ruolo. Tale precisazione rende del tutto evidente che l’impugnazione è ammissibile non solo nei confronti della cartella ma anche contro l’estratto di ruolo che altro non è che la riproduzione di una parte del ruolo”.
Alla luce della premessa appena evidenziata il Giudice Paola Lanzillotti precisava come le due cartelle sottese agli opposti estratti di ruolo dovessero essere esaminate separatamente avendo alla base crediti di natura differente. Nello specifico per una delle cartelle, trattandosi di sanzione amministrativa per contravvenzioni al Codice della Strada, costituivano normativa di riferimento l’art.209 CDS e l’art.28 della L.689/1981 che, in combinato disposto, identificano il termine prescrizionale del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative cinque anni dal giorno in cui è stata commessa l’infrazione. Nel caso di specie, trattandosi di un verbale risalente al 2008 e non essendo stata fornita prova dell’avvenuta notifica della cartella in parola, stante il decorso del termine di legge per pretendere le somme, l’eccezione della difesa del contribuente trovava accoglimento.
In ordine all’altra cartella impugnata e riferita a consumi idrici, la Dott.ssa Lanzillotti evidenziava come nel corso del giudizio il comune di Cosenza, regolarmente costituito, avesse prodotto documento di sgravio dell’avviso riferito alla cartella de qua, formulando richiesta di cessazione della materia del contendere alla quale la parte attrice si associava. Pertanto, svolte tali considerazioni, il Giudice di Pace chiamato a pronunciarsi sulla vicenda, osservava in sentenza come nel caso di specie non residuasse alcun interesse concreto ed attuale “né all’agire né al contraddire” alla luce dell’avvenuto discarico dell’intera somma indicata in cartella e dichiarava cessata la materia del contendere.
Alla luce delle argomentazioni finora enucleate ed all’esito di un’approfondita analisi della documentazione versata agli atti, il Giudice di Pace Paola Lanzillotti, nel decidere definitivamente sull’opposizione proposta dal Sig. Coscarella accoglieva la domanda dichiarando non dovuta la somma di Euro 419,77 indicata nell’estratto di ruolo riferito ad una cartella impugnata, dichiarava cessata la materia del contendere per la cartella riferita ai consumi idrici e condannava l’Agente di Riscossione al pagamento delle spese e competenze del procedimento.
Si tratta non solo una gradita vittoria per il contribuente, ma di una pronuncia ricca di spunti di riflessione sui più recenti orientamenti della giurisprudenza di merito e legittimità, che conferma l’importanza dell’istituto della prescrizione nonché la necessità di una “consapevole” tutela degli interessi del cittadino/contribuente, ancorata ad assunti normativi e giurisprudenziali, seppur in continua evoluzione.
Team Studio Legale Candini – Cortese: Dott. Mauro Candini, Avv. Stefania Cortese, Dott.ssa Mara Tutolo ed Avv. Debora Chironi
Vai al contenuto




