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Martelletto su euro

L’estratto di ruolo è impugnabile se l’Agente di Riscossione non fornisce prova della notifica

Con la sentenza n.1266/2016 la Dott.ssa Napolitano, Giudice di Pace di Cosenza, si è pronunciata sulla causa iscritta al R.G 1623/2016 vertente tra il Sig. Rossi Michele, l’ormai ex Equitalia Sud S.p.A. ed il Comune di Cosenza, avente ad oggetto l’opposizione ad estratti di ruolo di cartelle esattoriali.

Legge
In tribunale

Il Giudice adito ha ritenuto fondata l’opposizione accogliendo le eccezioni di parte opponente, dichiarando non dovuta la somma di Euro 445,00 indicata e pretesa negli opposti estratti di ruolo per intervenuta prescrizione e condannando solidalmente tra loro il Comune di Cosenza e l’ex Equitalia Sud S.p.A. al pagamento delle spese legali.

Ma facciamo un passo indietro al fine di comprendere l’iter evolutivo seguito per addivenire alla pronuncia in commento.

Ebbene, il giudizio sotteso alla sentenza di cui si tratta veniva instaurato dal Sig. Rossi Michele, assistito dal Team Legale Candini Cortese, composto dall’Avv. Stefania Cortese, dal Dott. Mauro Candini, dalla Dott.ssa Mara Tutolo e dall’Avv. Debora Chironi al fine di sentir dichiarare l’annullamento e l’inesigibilità delle cartelle esattoriali e dei ruoli esecutivi emessi dal Concessionario per presunte violazioni al Codice della Strada allo stesso addebitate.

La Dott.ssa Angela Napolitano, nell’enunciare dettagliatamente le ragioni di fatto e di diritto a fondamento della decisione assunta, si è soffermata prima di tutto sull’ammissibilità dell’impugnazione proposta, evidenziando la mancata costituzione dell’Agente di Riscossione che non forniva alcuna prova dell’asserita notifica delle cartelle esattoriali indicate negli estratti di ruolo oggetto di causa.

A conforto della propria asserzione, il Giudicante ha riportato in sentenza il consolidato e ormai conclamato orientamento giurisprudenziale in virtù del quale l’estratto di ruolo è atto impugnabile in funzione “recuperatoria” ogni qual volta non viene assolto dalla società di riscossione il relativo onere probatorio aggiungendo a ciò che neppure il Comune di Cosenza, Ente Impositore, si era costituito in giudizio, omettendo di provare la sussistenza di un valido titolo esecutivo non opposto e non pagato in misura ridotta, nonché, l’intervenuta notifica dei suddetti titoli esecutivi.

Proseguendo nell’argomentare la propria decisione e conformandosi alla tesi difensiva prospettata dal team Legale del Sig. Rossi Michele, la Dott.ssa Napolitano ha inoltre precisato come, trattandosi di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada relative alle annualità del 2009 e 2010, la pretesa creditoria oggetto di causa era ampiamente caduta in prescrizione in virtù dell’assenza di atti interruttivi, circostanza alla quale si aggiungeva l’assenza di azione esecutiva da parte della società di riscossione anche successivamente alla presunta apposizione del “visto esecutivo” , che avrebbe dovuto attivare conformemente alla normativa di settore.

Tale motivazione è stata ritenuta in grado di assorbire ogni altra censura prospettata dalle parti in causa, stante l’incontrovertibilità e gravità della stessa, con la conseguenza che le spese legali sono state poste tanto a carico della società di Riscossione quanto a carico del Comune di Cosenza in ossequio alla regola della soccombenza con contestuale dichiarazione di inesigibilità della somma contenuta e pretesa negli impugnati estratti di ruolo.

Una bella vittoria per il Team Legale Candini-Cortese che ha visto pienamente riconosciute le proprie determinazioni sui fatti di causa, ma soprattutto per il Sig. Rossi Michele, emblema del contribuente/cittadino che all’esito di una strenua battaglia con l’incubo del Concessionario ha potuto finalmente trarre un respiro di sollievo!

Team Studio Legale Candini – Cortese: Dott. Mauro Candini, Avv. Stefania Cortese, Dott.ssa Mara Tutolo ed Avv. Debora Chironi.

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