È del 29.09.2017 la sentenza n. 1310/2017 attraverso la quale l’Ufficio del Giudice di Pace di Vibo Valentia in persona della Dott.ssa Sara Gatto si è pronunciata su un tema attualissimo, ritenendo meritevole di accoglimento l’opposizione all’esecuzione formulata dalla Sig.ra Santaguida Teresa attraverso il suo team legale di fiducia, composto dall’ Avv. Stefania Cortese, dal Dott. Mauro Candini, dalla Dott.ssa Mara Tutolo e dall’Avv. Debora Chironi, tutti del foro di Cosenza, i quali hanno messo a punto una strategia difensiva vincente, atta a far valere pienamente i diritti della propria assistita.

Il giudizio in questione veniva introdotto al fine di sentir dichiarare l’illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.13976201600000954000 del 14.4.16 e delle cartelle esattoriali sottese alla stessa, nonché, l’intervenuta prescrizione dei ruoli contenuti nell’opposto preavviso.
Durante l’iter procedimentale veniva dichiarata la contumacia del Comune di Gerocarne, mentre si costituivano regolarmente Equitalia Sud S.p.A., la Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato di Vibo Valentia e il Consorzio di Bonifica Tirreno Vibonese i quali contestavano la rilevanza e fondatezza dei motivi di impugnativa prospettati da parte attrice, chiedendone il rigetto ed eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore della locale Commissione Tributaria.
Invero l’Autorità Giudiziaria, all’esito delle conclusioni rassegnate dalle parti in causa, riteneva condivisibile la strategia processuale adottata dal succitato team legale, accogliendo la domanda attorea e ritenendo applicabile l’istituto della prescrizione per decorso del termine quinquennale alla cartella esattoriale n.13920070003668048000 relativa al presunto mancato pagamento del canone acqua per il periodo intercorrente dal 1996 al 2000, Ente creditore il Comune di Gerocarne.
A sostegno dell’assunto trasposto nella pronuncia de qua, che si concludeva con la compensazione delle spese di giustizia tra le parti, il Giudicante si uniformava alla circolare n.4/4675 del ’98 che qualificava i canoni come “corrispettivi di un servizio comunale reso dall’ente in regime di privativa”, nonché, all’ormai granitico orientamento giurisprudenziale secondo il quale il corrispettivo dovuto alla P.A. per il servizio di acqua potabile, trattandosi di prestazione inequivocabilmente periodica, è sottoposto al termine di prescrizione quinquennale sancito dall’art.2498 comma IV c.c.
A fondamento della suddetta statuizione veniva addotta, altresì, l’assoluta carenza di qualsivoglia atto interruttivo o sospensivo da parte dell’Ente Convenuto, con conseguente ed inevitabile estinzione della richiesta di pagamento avanzata dallo stesso che, pertanto, non trovava alcun riscontro.
Si tratta di una gradita vittoria per il Team legale Candini Cortese in grado di confermare la rilevanza dell’istituto della prescrizione che, in ambito civilistico, è strumentale all’individuazione del periodo di tempo decorso il quale il diritto non può più essere esercitato, assolvendo una specifica funzione garantista dei diritti del contribuente e del cittadino, il quale viene tutelato dall’eventuale rischio di corresponsione di un credito ormai estinto a tutti gli effetti.
Team studio Legale Candini – Cortese: Dott. Mauro Candini, Avv. Stefania Cortese, Dott.ssa Mara Tutolo ed Avv. Debora Chironi
Vai al contenuto




