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Cartella Ex Equitalia

Manca la prova della notifica? I crediti non sono dovuti

È del 10 luglio scorso la recentissima pronuncia con cui il Giudice di Pace di Cosenza in persona della Dott.ssa Lina Mastrovito si è pronunciata sul procedimento civile recante R.G. 31/2018 pendente tra il Sig. Ritacco Francesco, l’ormai ex Equitalia e diversi Enti tra cui la Prefettura di Mantova e i Comuni di Cosenza e Ferrara.

Sanzioni Codice Strada

La causa, introdotta con atto di citazione, aveva ad oggetto l’opposizione ex art.615 cpc avverso molteplici estratti di ruolo, tutti in essere alla data del 5.10.2017, per un importo complessivo di 4.549,06 Euro afferente a crediti presumibilmente vantati dai Comuni di Cosenza, Bolzano, Ferrara, Mirabello, Verona, Egna, dalle Prefetture di Cosenza e Mantova e dal Comune di Bolzano.

Nell’atto introduttivo il Sig. Scaramuzzo Giovanni, che affidava la propria difesa al Team legale Candini-Cortese, composto dall’Avv. Stefania Cortese, dal Dott. Mauro Candini, dall’Avv. Debora Chironi e dalla Dott.ssa Mara Tutolo, eccepiva la mancata notifica dei verbali e delle cartelle e l’estinzione del credito per decorso del termine di prescrizione quinquennale. Nel corso del giudizio si costituivano la Prefettura di Mantova, la Provincia di Bolzano e i Comuni di Ferrara e Cosenza, contestando la domanda di parte attrice e producendo copia dei verbali notificati, mentre gli altri Enti convenuti rimanevano contumaci. La causa in questione, previa precisazione delle conclusioni, veniva trattenuta a sentenza dal Giudice Lina Mastrovito all’udienza del 17.05.2018.

Nella parte motiva della sentenza in commento, all’esito di un’accurata disamina della documentazione versata in atti, la Dott.ssa Mastrovito ha precisato come l’opposizione, da qualificare come accertamento negativo del credito, fosse meritevole di accoglimento enucleandone le motivazioni. Ed invero l’Agente di Riscossione, non costituitosi in giudizio nonostante la regolarità della notifica, non forniva alcuna prova dell’avvenuta notifica delle cartelle esattoriali riportate negli estratti di ruolo opposti. Premesso quanto appena evidenziato, trattandosi di crediti risalenti alle annualità comprese tra il 2005 ed il 2010 in assenza della notifica delle cartelle fino alla data del 5.10.2017, il Giudice Mastrovito rilevava l’estinzione dei crediti derivanti da contravvenzioni al Codice della strada perché caduti in prescrizione ai sensi dell’art.28 della L.689/81. Per quanto riguarda le spese, queste venivano poste a carico della sola Agenzia delle Entrate che pur avendo in carico i crediti in questione iscritti a ruolo non procedeva tempestivamente al recupero coattivo degli stessi.

Alla luce di tutte le motivazioni elencate pertanto, condividendo la tesi difensiva prospettata dal Team Legale Candini-Cortese, il Giudice Lina Mastrovito, pronunciandosi definitivamente sulla controversia in questione, accoglieva l’opposizione del sig. Ritacco dichiarando non dovute le somme richieste nelle cartelle e condannava il concessionario al pagamento delle spese di lite.

La ratio decidendi del provvedimento decisionale in commento è l’intervenuta e comprovata prescrizione del credito azionato, circostanza che conferma ancora una volta la rilevanza di un istituto che si pone a tutela dei contribuenti garantendone i diritti contro le insistenti pretese dell’Agente di Riscossione, spesso destituite di validi presupposti.

Team Studio Legale Candini – Cortese: Dott. Mauro Candini,m Avv. Stefania Cortese, Dott.ssa Mara Tutolo ed Avv. Debora Chironi

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