Tale principio costituisce la colonna portante della sentenza n.857/2018 emessa dal Giudice di Pace di Cosenza in persona della Dott.ssa Lucia Panzera per mezzo della quale la stessa si è pronunciata sulla causa iscritta al n.1167/17 R.G.A.C avente ad oggetto una richiesta di risarcimento danni formulata dal Sig. Piluso Marco nei confronti del Patronato A. per la perdita del diritto al sostegno del reddito cagionata dalla condotta dell’Ente in questione.

Tuttavia, al fine di delineare con chiarezza i tratti salienti della vicenda che ha avuto come epilogo la soddisfazione delle pretese di parte attrice, è opportuno descriverne l’antefatto. L’instaurato giudizio traeva origine dalla circostanza che il sig. Piluso Marco, disoccupato ed ex lavoratore della Free Voice s.r.l., nell’anno 2011 si rivolgeva al Patronato A. al fine di usufruire dei servizi dallo stesso erogati e, in tal senso, inoltrava domanda di disoccupazione, regolarmente accettata. Successivamente, nel mese di febbraio 2012, al termine della prestazione a sostegno del reddito percepita a titolo di disoccupazione, il sig. Piluso, non avendo ancora trovato una stabile occupazione, si rivolgeva nuovamente agli Uffici di parte convenuta per mezzo dei quali presentava domanda di accesso ad altra prestazione a sostegno del reddito e precisamente domanda di mobilità in deroga, rigettata tanto in prima quanto in seconda istanza con conseguente grave pregiudizio per la parte attrice che, pur essendosi rivolta più volte al Patronato per ottenere delucidazioni sul punto, non otteneva alcuna risposta.
Premesso brevemente quanto sopra, il Sig. Piluso non si rassegnava al corso degli eventi e decideva di affidare la propria difesa al Team Legale Candini-Cortese, instaurando un regolare giudizio dinanzi al Giudice di Pace competente per far valere le proprie ragioni.
Durante l’iter procedimentale il Patronato rimaneva contumace, preferendo non articolare alcuna difesa, elemento oggetto di valutazione da parte del Giudice dinanzi al quale si celebrava la causa. Il Team Legale Candini Cortese, incaricato della rappresentanza del Sig. Piluso e composto dall’Avv. Stefania Cortese, dal Dott. Mauro Candini dall’Avv. Debora Chironi e dalla Dott.ssa Mara Tutolo, articolava la propria linea difensiva concentrandosi sull’inerzia del Patronato sia nella fase antecedente che successiva al procedimento, nonché, sul grave pregiudizio patrimoniale che la condotta contestata al Patronato aveva arrecato al Sig. Piluso, al quale veniva ingiustamente preclusa una prestazione che avrebbe avuto diritto di ottenere essendo in possesso dei requisiti necessari.
Nella sentenza in commento, inoltre, il Giudice Lucia Panzera precisava come la ratio del proprio convincimento fosse da individuare nelle risultanze dell’istruttoria espletata e nell’esito della prova testimoniale, in grado di corroborare senza dubbio il conferimento di regolare mandato della parte attrice al Patronato, con conseguente assunzione di responsabilità di quest’ultimo che avrebbe dovuto svolgere diligentemente il proprio incarico. Inoltre i testimoni escussi, ex dipendenti del Patronato convenuto in giudizio, riconoscevano senza dubbio la documentazione presentata presso gli Uffici dalla parte attrice e confermavano l’avvenuto rigetto della prima e seconda istanza della domanda di mobilità in deroga mentre nessuna prova contraria veniva fornita dal Patronato che, come enucleato in sentenza, per evitare il risarcimento, avrebbe dovuto “provare l’insussistenza della pretesa del cittadino nonché che la causa dell’errore era esterna alla sua sfera di controllo e di non aver potuto far niente per evitarla, nonostante l’applicazione della diligenza professionale”.
Ma vi è di più. Il convincimento della Dott.ssa Panzera sul punto era, altresì, determinato dalla giurisprudenza di legittimità, univocamente concorde nel ritenere che “Il Patronato è tenuto ad operare con diligenza professionale nel proprio ambito: nell’adempimento delle obbligazioni inerenti l’esercizio di un’attività professionale, difatti, la diligenza deve essere utilizzata nell’adempimento di un mandato” (Cass.Civ.1911/73).
Alla luce di tutte le argomentazioni finora spiegate e delle emergenze processuali, con la sentenza n.857/18 il Giudice di Pace di Cosenza in persona della Dott.ssa Panzera ha accolto la domanda del Sig. Piluso Marco ritenendo sufficientemente provata la perdita patrimoniale subita dallo stesso e l’inadempimento del Patronato A, condannato al pagamento della somma di ben 3.500,00 Euro oltre al pagamento delle spese legali.
Una gradita vittoria per la parte attrice e per il Team Legale Candini – Cortese: una corretta e ragionata impostazione della difesa, la copiosa documentazione a sostegno delle richieste avanzate e la pronuncia equilibrata e conforme ai dettami della giustizia del Giudice di Pace di Cosenza hanno consentito una piena e completa tutela dei diritti del Sig. Piluso finalmente soddisfatto.
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