È del 22 maggio 2018 la sentenza n. 722/2018 attraverso la quale l’Ufficio del Giudice di Pace di Cosenza in persona del Dott. Francesco Tocci si è pronunciato su un tema di grande , ritenendo meritevole di accoglimento l’opposizione ad intimazione di pagamento predisposta dal Sig. Marra Liberato attraverso il suo team legale di fiducia, composto dall’ Avv. Stefania Cortese, dal Dott. Mauro Candini, dalla Dott.ssa Mara Tutolo e dall’Avv. Debora Chironi, tutti del foro di Cosenza, i quali hanno messo a punto una strategia difensiva vincente, atta a far valere pienamente i diritti del proprio assistito.

Il giudizio sotteso alla pronuncia in commento veniva instaurato con atto di citazione regolarmente notificato e depositato in cancelleria il 16.04.2018 mediante il quale parte attrice conveniva in giudizio l’Agenzia delle Entrate Riscossione e le Prefetture di Cosenza e Salerno al fine di sentir dichiarare l’annullamento dell’ingiunzione di pagamento in questione, afferente sanzioni per violazioni al Codice della Strada per un importo complessivo pari ad Euro 762,90. Tra le eccezioni rivelatesi vincenti ed esposte dal contribuente nel proprio atto difensivo spiccava la nullità dell’ingiunzione di pagamento per assenza di notifica della cartella e la non debenza del credito per decorso del termine di prescrizione quinquennale. L’unica a costituirsi in giudizio era la Prefettura di Salerno mentre gli altri Enti convenuti rimanevano in stato di contumacia seppur regolarmente citate.
Il Giudice Francesco Tocci, ritenuta la causa matura per addivenire ad una conclusione, tratteneva la stessa a sentenza all’udienza del 2 maggio, previa precisazione delle conclusioni e discussione delle parti.
Nel provvedimento decisionale in questione, che ha confermato la fondatezza delle motivazioni esposte nell’atto introduttivo dal ricorrente, il Dott. Tocci ha specificato come l’opposizione fosse fondata trattandosi di sanzioni relative al Codice della Strada in ordine alle quali il termine quinquennale “rappresenta lo spazio temporale massimo per la riscossione delle pretese creditorie degli Enti locali” aggiungendo, sul punto, come la propria decisione fosse corroborata dalla mancata allegazione in giudizio, da parte del concessionario, della notifica degli atti interruttivi della prescrizione del credito oggetto della procedura instaurata.
Invero l’ormai ex Equitalia, non costituendosi in giudizio, non ha fornito alcuna prova dell’avvenuta notifica delle cartelle esattoriali, così corroborando l’assunto sostenuto dalla difesa del Sig. Marra Liberato. Alla luce di tali argomentazioni il Giudice di Pace di Cosenza, definitivamente pronunciandosi sulla causa civile in commento, ha accolto l’opposizione proposta ha condannato il Concessionario al pagamento delle spese e competenze dell’instaurato procedimento.
L’ esito del giudizio è quindi risultato positivo per il contribuente, che dopo una valida “battaglia” contro il Concessionario, è stato finalmente sollevato dall’onere del pagamento di crediti “falciati” dalla scure dell’istituto della prescrizione.
Team Studio Legale Candini – Cortese : Dott. Mauro Candini, Avv. Stefania Cortese, Do5tt.ssa Mara Tutolo ed Avv. Debora Chironi
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