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Legge

Valida l’opposizione ex art.615/617 in caso di iscrizione ipotecaria di immobili

È del 20 ottobre scorso la sentenza con cui il Giudice di Pace di Cosenza Dott.ssa Paola Lanzillotti, aderendo al principio sopra evidenziato, si è pronunciata a favore del contribuente sull’opposizione a ben undici estratti di ruolo relativi a cartelle esattoriali afferenti il presunto mancato pagamento di canoni idrici e sanzioni amministrative.

Tribunale

La causa sottesa alla stessa veniva introdotta dal Sig. Esaltato Alessandro, rappresentato e difeso dal Team Legale Candini-Cortese composto dall’Avv. Stefania Cortese, dal Dott. Mauro Candini, dalla Dott.ssa Mara Tutolo e dall’Avv. Debora Chironi. Nel corso dell’instaurato giudizio il succitato Team legale eccepiva la mancata notifica dei provvedimenti sottesi alle cartelle impugnate e delle cartelle stesse oltre che la maturata prescrizione del credito azionato chiedendo la declaratoria di inesigibilità dello stesso. La Dott.ssa Lanzillotti, prima di addentrarsi nel merito della vicenda, ha rilevato l’ammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo in ordine alla valutazione delle pretese creditorie e ciò in ossequio all’art. 19 del D.lgs. 546/1992 che prevede l’impugnazione sia della cartella che dell’estratto di ruolo che non è altro che “la riproduzione di una parte del ruolo”.

Passando alla concreta disamina della doglianza relativa all’intervenuta prescrizione delle somme richieste per decorso del termine quinquennale ed assenza di atti interruttivi, il Giudice adito ne ha precisato la fondatezza cartelle esattoriali sottese all’impugnata iscrizione ipotecaria, nonché, l’intervenuta prescrizione del credito mentre l’ormai ex Equitalia si difendeva sostenendo l’inammissibilità dell’opposizione proposta per la scelta del rito e la valida notifica delle comunicazioni di iscrizioni ipotecarie, ancora la Prefettura di Campobasso e quella di Benevento eccepivano l’incompetenza territoriale del Giudice adito mentre il Comune di Cosenza giocava la carta della presunta regolare notifica del verbale oggetto della cartella di riferimento.

La Dott.ssa Paola Lanzillotti, nell’assumere le proprie determinazioni sui fatti oggetto di causa, si è soffermata in via preliminare sull’eccezione di inammissibilità sollevata dal Concessionario che aveva posto il dubbio dell’esperibilità della procedura dinanzi al giudice ordinario, precisando come la normativa di riferimento per la fattispecie de qua sia costituita dall’opposizione ex art 615/617 cpc entro i limiti del DPR 602/73 dal momento che, per costante giurisprudenza, l’iscrizione ipotecaria di immobili è a tutti gli effetti un mezzo di realizzazione del credito. Il Giudice, pertanto, ha rigettato l’eccezione di inammissibilità ritenendo correttamente instaurata l’azione introdotta dal Sig. De Bartolo mediante ricorso, dovendo essere qualificata come opposizione all’esecuzione forzata non ancora iniziata per la quale la competenza spetta al giudice ordinario. A conforto di quanto asserito la Dott.ssa Lanzillotti ha poi riportato l’arresto giurisprudenziale delle Sezioni Unite della Cassazione n.1534/15 in virtù del quale, in caso di contestazione dell’an della pretesa esecutiva, la competenza sarà ripartita tra giudice di pace e tribunale ad eccezione dei crediti previdenziali sui quali si pronuncia il tribunale in funzione di giudice del lavoro.

Proseguendo nell’ accurata analisi delle eccezioni sollevate dalle parti in corso di causa , la Dott.ssa Lanzillotti si è poi concentrata sull’esame delle singole cartelle di pagamento evidenziando come, trattandosi di crediti connessi a sanzioni amministrative, tutte vadano incontro alla prescrizione per decorso del termine quinquennale mentre per alcune non è stata neppure provata dall’ente concessionario la conoscenza dell’atto di esazione da parte del destinatario. A scanso di ogni equivoco il Giudice ha poi inteso specificare di non aderire al dibattuto e minoritario orientamento in virtù del quale la prescrizione, una volta notificata la cartella, decorrerebbe in dieci anni citando, sul punto, una recente sentenza del Tribunale di Cosenza (n.1754/10) che spiega come la consacrazione del diritto in titolo esecutivo, con la formazione e trasmissione del ruolo al concessionario, non sia idonea ad incidere sulla natura del diritto azionato e sull’individuazione del termine di prescrizione applicabile in difetto di espressa disposizione di legge che attribuisca tale efficacia alla formazione del ruolo e al passaggio alla fase di riscossione coattiva del credito..

La tesi appena esposta e sposata dalla Dott.ssa Lanzillotti costituisce, invero, oggetto di consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha definitivamente stabilito come tutte le pretese della Pubblica Amministrazione si prescrivano nel termine “breve” di cinque anni eccezion fatta per i crediti accertati da sentenze passate in giudicato.

Alla luce delle argomentazioni logico-giuridiche poste a fondamento della sentenza in commento, il Giudice di Pace di Cosenza ha quindi accolto l’opposizione del Sig. De Bartolo Renato e dal suo Team legale annullando l’iscrizione ipotecaria n.03476201600001488000, compensando le spese di lite e condannando l’Ex Equitalia Sud S.p.A. al pagamento di 315,00 Euro per compensi professionali.

Si tratta di una pronuncia che, accogliendo le determinazioni della parte ricorrente, si sofferma su tematiche dal taglio tecnico-giuridico quali l’istituto della prescrizione e la forma del rito prescelta, offrendo spunti di riflessione sulle più recenti posizioni dei Giudici di Piazza Cavour ma anche di quelli ordinari, sempre più spesso chiamati a pronunciarsi sulla concreta esigibilità di crediti viziati da sfaccettature che, sottoposte all’occhio attento del professionista, ne rivelano l’infondatezza.

Team Studio legale Candini – Cortese: Dott. Mauro Candini, Avv. Stefania Cortese, Dott.ssa Mara Tutolo ed Avv. Debora Chironi

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