La vicenda oggetto del contenzioso amministrativo riguardante una attività balneare di Rossano, in merito alla quale sono apparsi, di recente, articoli e post asseritamente ricostruttivi della stessa, si mostra annosa e complessa: annosa perché riguardante diversi abusi edilizi commessi nel tempo, complessa anche in quanto coinvolgente, non solo aspetti amministrativi, ma anche profili penali, la cui disamina è stata sottoposta al vaglio della Attività Giudiziaria nell’ambito delle relative pendenze.
Nel rimanere volutamente nel solo alveo amministrativo e, segnatamente, in quello delineatosi con la sentenza del Tar, che ha caratterizzato le analisi e le interpretazioni apparse pubblicamente nei giorni scorsi, mi preme evidenziare come il Comune di Corigliano-Rossano, sulla scorta della circostanza che erano emersi comportamenti illeciti in danno del Pubblico Demanio già a far data dal 2007, riteneva del tutto legittimamente, e certamente molto opportunamente, che tali comportamenti facessero venir meno l’elemento essenziale del cosiddetto “intuitu personae”, aspetto questo particolarmente rilevante nel rapporto concessorio in quanto riguardante l’imprescindibile elemento fiduciario che deve sempre caratterizzare il rapporto tra concedente e concessionario; è del tutto ovvio che, nella fattispecie, essendo venuto meno il rapporto fiduciario tra le parti a causa dei sollevati aspetti di abusivismo, il Comune era certamente legittimato a emettere i provvedimenti di revoca e decadenza nei confronti della ditta balneare, la quale non era più meritevole di quella fiducia che l’Ente deve sempre riporre nei confronti della concessionaria.
In particolare, nel descritto contesto, il ricorso veniva proposto avverso la comunicazione di avvio del procedimento per la decadenza della concessione demaniale marittima e della licenza di subingresso già in capo alla ricorrente e poi, con motivi aggiunti, avverso il provvedimento di decadenza della licenza di subingresso che nelle more veniva reso nei confronti della stessa ricorrente.
Non si ravvisa, pertanto, nessun comportamento né vessatorio né persecutorio da parte dell’Ente ma, al contrario, una chiara presa di posizione rispetto a comportamenti che sono stati ritenuti non conformi alla legge e, quindi, meritevoli di quei provvedimenti sottoposti alla cognizione della Autorità Amministrativa con la sentenza di che trattasi.
Non intendo analizzare oltremodo la questione e quanto da essa discende perché, come notorio, i provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria non si commentano ma si appellano laddove sono ravvisabili motivi di gravame; tale tipo di valutazione verrà immediatamente eseguita con i legali che hanno assistito e difeso l’Ente comunale i quali, nei prossimi giorni, avranno modo di interloquire anche con il sottoscritto per individuare la più giusta azione in favore dell’Ente.
Al contrario e per completezza, ritengo invece utile sottolineare un aspetto che è stato deliberatamente sottaciuto nei richiamati articoli e che, invece, riveste carattere di importanza e significatività.
Nelle more del giudizio dinnanzi al TAR e su impulso di altra Pubblica Amministrazione (Prefettura) veniva emesso nei confronti della stessa ditta balneare altro e diverso provvedimento di natura interdittiva, in seguito al quale il Comune di Corigliano – Rossano provvedeva a revocare la concessione demaniale marittima n. 121/2004 e quella n. 305/2003.
Tale provvedimento della Prefettura veniva impugnato dinnanzi al TAR ma, poiché non veniva richiesta e invocata la sospensiva, a tutt’oggi esso spiega i propri effetti interdettivi e, quindi, in ossequio allo stesso anche le revoche delle concessioni demaniali sono a loro volta pienamente valide ed efficaci.
La Sentenza del TAR, dunque, è sostanzialmente del tutto inutile fino a quando non vi sarà una specifica pronuncia su quel provvedimento interdittivo reso dalla Prefettura il quale, comportando inevitabilmente una revoca delle concessioni demaniali, di fatto impedisce alla attività balneare di riaprire i battenti.
Per quanto riguarda, invece, i paventati risarcimenti dei danni, gli stessi dovranno essere dimostrati nelle opportune sedi giudiziarie, evidenziandosi sin da subito che la struttura balneare ha già avuto la possibilità di esercitare la propria attività in alcuni trascorsi periodi, anche in quanto beneficiaria di provvedimenti di sospensiva intervenuti nell’ambito della richiamata vicenda qui ripercorsa.
La complessità delle cose impone sempre analisi articolate, esaustive e fedeli, altrimenti il rischio è incorrere in ricostruzioni parziali e fin troppo semplicistiche.

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