Con la sentenza n.888/2017 del 7.07.2017 la Dott.ssa Paola Lanzillotti, Giudice di Pace di Cosenza, si è pronunciata su un argomento di ampia risonanza per i contribuenti, ovvero l’opposizione ad estratto di ruolo riferito ad una cartella esattoriale emessa dall’Ex Equitalia (oggi Agenzia Entrate Riscossione) che, stando agli innumerevoli contenziosi in essere, sembra proseguire con ogni mezzo nella “caccia” al recupero dei propri crediti.

All’esito del giudizio, introdotto dal Sig. Serra Pasqualino in qualità di amministratore di omonima società, il Giudicante ha accolto le richieste avanzate dal Team Legale Candini Cortese, altamente specializzato in materia tributaria, al quale lo stesso aveva affidato la propria difesa.
I difensori del contribuente, in seguito ad un attento studio del caso in questione, attraverso l’analisi cartolare degli atti e delle pretese avanzate dall’inarrestabile Concessionario, chiedevano l’annullamento dell’estratto di ruolo per mancata notifica degli atti presupposti, inesistenza dei titoli e nullità del ruolo deducendo, altresì, l’intervenuta prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale e la decadenza dalla riscossione dei ruoli.
A fronte di tali conclusioni la Dott.ssa Lanzillotti, nello scandire attentamente gli elementi sui quali fondare il proprio decidere, si è conformata all’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale in virtù del quale deve ritenersi ammissibile non solo l’impugnazione della cartella esattoriale ma anche dell’estratto di ruolo, trattandosi di una parte del medesimo, così ritenendo pienamente fondata l’opposizione prospettata dal Sig. Serra.
Ma vi è di più. Entrando nel merito della vicenda, il Giudice ha rilevato come la cartella sottesa al ruolo si riferisse a una sanzione amministrativa, con la conseguenza che norma di riferimento era l’art. 209 del CDS disciplinante la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada, norma che rinvia all’art.28 della L.689/1981.
All’esito di tale ragionamento ha evidenziato come trovasse inconfutabilmente applicazione il termine di prescrizione quinquennale previsto dalla disposizione de qua, con conseguente estinzione del credito presumibilmente vantato dall’Ex Equitalia, trattandosi di un verbale del 2010 in relazione al quale, peraltro, la cartella non era stata regolarmente notificata.
Ed invero lo stesso Giudicante, che aveva dichiarato la contumacia di Equitalia vista la mancata costituzione in giudizio, nell’accogliere le argomentazioni del Team legale Candini-Cortese, composto dall’Avv. Stefania Cortese, dal Dott. Mauro Candini, dalla Dott.ssa Mara Tutolo e dall’Avv. Debora Chironi, ha evidenziato come “l’Equitalia, Ente concessionario del credito vantato dal Comune di Cosenza, restando contumace, non ha fornito alcuna prova dell’avvenuta notifica”, così dichiarando non dovuta la somma indicata nell’estratto di ruolo opposto, con grande soddisfazione del Sig. Serra Pasqualino, libero dal peso di un debito su cui il Concessionario aveva perso ogni diritto giuridicamente concesso.
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