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Bilancia della giustizia

Annullata sanzione Anas: la contestazione di cartellonistica non autorizzata deve essere immediata

Con la sentenza n.1758/2015 il Giudice di Pace di Cosenza, in persona del Dott. Francesco Storelli, ha ritenuto meritevole di accoglimento l’opposizione ad un verbale di contestazione per “cartellonistica pubblicitaria non autorizzata” elevato dall’Anas S.p.A. compartimento viabilità per la Calabria-Catanzaro a carico della società “La Collinetta di Garritano e Malizia snc”.

La legge e uguale per tutti
La legge e uguale per tutti

Quest’ultima, rappresentata dal Team Legale Candini – Cortese, composto dall’Avv. Stefania Cortese, dal Dott. Mauro Candini, dalla Dott.ssa Mara Tutolo e dall’Avv. Debora Chironi, ha instaurato dinanzi al Giudice di Pace di Cosenza un giudizio volto ad ottenere l’annullamento del verbale in questione e della relativa sanzione irrogata sul presupposto che non ne ricorressero i motivi per elevare la sanzione impugnata.

La tesi difensiva sostenuta dal suddetto team legale in seguito ad attenta valutazione della vicenda e dei vizi sottesi alla stessa, si è concentrata sulla mancata contestazione immediata del verbale di violazione amministrativa, una carta rivelatasi vincente alla luce del favorevole esito del giudizio.

Dal canto suo l’Anas ha replicato alle eccezioni di parte attrice evidenziando di non aver provveduto alla prescritta immediata contestazione “per l’assenza del trasgressore”, una motivazione, tuttavia, poco convincente per l’attento Giudice Francesco Storelli, che l’ha definita “contraddittoria ed irrilevante” avallando pienamente quanto sostenuto dai difensori della società.

La sanzione da cui scaturiva il procedimento, infatti, era stata irrogata perché la società “La Collinetta di Garritano e Malizia snc” avrebbe illegittimamente apposto un cartello pubblicitario in violando il diktat della normativa di settore e trasgredendo l’art.23 CDS che al primo comma vieta il collocamento sulle strade o in vista delle stesse di cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, renderne difficile la comprensione, ridurne la visibilità ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.

Ciò che ha costituito oggetto di accurata disamina da parte del Giudicante, convincendolo a decidere nella direzione sopra descritta, è che la sede del presunto trasgressore (un ristorante) si trova a una distanza di circa trecento metri dal luogo in cui si è fermato l’accertatore, circostanza che avrebbe dovuto indurre quest’ultimo, munito di autovettura di servizio, a recarsi presso il locale, di cui conosceva l’esatta ubicazione, per effettuare regolare e prescritta contestazione.

Ma vi è di più. Ad aggravare ulteriormente la condotta omissiva dell’Anas e garantirgli una “sonora sconfitta” sono state proprio le dichiarazioni rese dell’Accertatore, che ha riferito di non essersi recato presso l’esercizio commerciale del trasgressore perché “convinto di non trovare il titolare”, una giustificazione che, a detta del Giudice “non può giustificare la condotta omissiva, anzi, la aggrava a vantaggio dell’opponente”.

Alla luce della dinamica dei fatti e delle argomentazioni addotte dalle parti nel corso del procedimento, il giudizio si è concluso con l’accoglimento del ricorso della “Collinetta di Garritano e Malizia snc” con conseguente annullamento del verbale di accertamento elevato dall’Anas e condanna della stessa al pagamento delle spese del giudizio, un risultato che ha incontrato la soddisfazione dell’intero Team Legale Candini-Cortese, occupatosi del caso con grande determinazione e cura dei particolari.

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