Nel test infrasettimanale Cappellacci studia situazioni tattiche di 4-3-3 e di 4-4-2 a causa degli infortuni e delle squalifiche, fronte societario multa per il Cosenza e per il presidente.
Cappellacci nel test infrasettimanale con la berretti ha studiato al meglio la miglior formazione possibile da poter mandare in campo sabato in casa con la Juve Stabia, il tecnico dovrá fare i conti con gli infortunati e le squalifiche dei vari Blondett, Fornito e Corsi. Cinque sono state le reti messe a segno dalla prima squadra, Cappellacci pare sia orientato a riconfermare il 4-3-3 ma non é escluso che sabato 25 in campo possa scendere con il classico 4-4-2, tutto ciò dipende da Caccetta che ha svolto lavoro differenziato, nel centrocampo a quattro andrebbe a far coppia centrale con Arrigoni.

Ad oggi il Cosenza giocherebbe così: Ravaglia in porta, in difesa Zanini e Ciancio sugli esterni, coppia centrale coosta dal duo Magli e Tedeschi, in mediana Arrigoni, nel ruolo di interditore Caccetta, come ali Criaco a sinistra e Alessandro a destra, in avanti spazio a Cori e Calderini. Continuano il recupero bomber De Angelis e Sperotto, se per il primo i tempi di completamento si allungano, il terzino piemontese ha molte chances di essere disponibile giá per la trasferta di Lecce.
Intanto sul fronte societario, il Cosenza Calcio ed il presidente Eugenio Guarascio sono stati multati dalla sezione disciplinare del Tribunale federale nazionale della F.I.G.C., p

er non aver partecipato all’incontro obbligatorio sul tema della formazione e della lotta al doping, organizzato a Firenze, lo scorso 31 marzo 2014. Ecco il comunicato completo “Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Eugenio Guarascio e la Società Cosenza Calcio Srl, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Eugenio Guarascio, sanzione della ammenda di € 7.500,00 (euro settemilacinquecento/00).
Diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a € 5.000,00 (euro cinquemila/00); pena base per la Società Cosenza Calcio Srl, sanzione della ammenda di € 20.000,00 (euro ventimila/00), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a € 15.000,00 (euro quindicimila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
– ammenda di € 5.000,00 (euro cinquemila/00) a carico del Sig. Eugenio Guarascio;
– ammenda di € 15.000,00 (euro quindicimila/00) a carico della Società Cosenza Calcio Srl.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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